P. Q. M.
    Visti gli Artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge
11   marzo  1953  n. 87,  ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513
c.p.p.  e  dell'art.  210  comma  quarto  c.p.p.  limitatamente  alla
previsione  circa  la facolta' di non rispondere su fatti concernenti
la responsabilita' di altri per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111
e  112  della  Costituzione,  dispone  la trasmissione degli atti del
procedimento alla corte Costituzionale.
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione  ai  Presidenti  delle  Camere  del  Parlamento e della
Repubblica.  Sospende  il  dibattimento  fino  all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
    Da'  lettura  della presente ordinanza alle parti presenti che ne
restano edotte.
        Foggia, addi' 2 novembre 2000
                                                Il Presidente: Materi
01C0688