P. Q. M. Visti gli Artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p. e dell'art. 210 comma quarto c.p.p. limitatamente alla previsione circa la facolta' di non rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla corte Costituzionale. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento e della Repubblica. Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Da' lettura della presente ordinanza alle parti presenti che ne restano edotte. Foggia, addi' 2 novembre 2000 Il Presidente: Materi 01C0688