P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 comma secondo, 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 1 e 4 d.m. 3 novembre 1990 n. 327, per contrasto con l'art. 97 Costituzione, nella parte in cui le predette norme, a fronte della scelta di revoca di costituzione della parte civile ammessa al beneficio, scelta assolutamente discrezionale e non motivata, non prevedono, in contrasto con i principi di buon andamento ed economicita' che devono sorreggere l'azione della pubblica amministrazione, la possibilita' per l'erario di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende ogni determinazione in ordine al procedimento in camera di consiglio per la liquidazione ex art. 12 legge n. 217/1990 dei compensi richiesti dall'avv. Pamela Cellura procuratrice speciale delle parti civili Maria Maria Elena e Iacono Giuseppe, gia' costituite nell'ambito dei procedimenti penali n. 4/1999 e 6/2000 R.G. Corte di Assise di Agrigento; Dispone che a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Agrigento, addi' 4 maggio 2001 Il Presidente estensore: Patronaggio 01C0689