P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 12 comma secondo, 14 comma terzo legge n. 217/1990 e 1 e 4 d.m.
3  novembre  1990  n. 327,  per contrasto con l'art. 97 Costituzione,
nella parte in cui le predette norme, a fronte della scelta di revoca
di  costituzione  della  parte  civile  ammessa  al beneficio, scelta
assolutamente   discrezionale  e  non  motivata,  non  prevedono,  in
contrasto con i principi di buon andamento ed economicita' che devono
sorreggere  l'azione  della pubblica amministrazione, la possibilita'
per   l'erario   di  recuperare  dall'imputato  condannato  le  spese
anticipate a favore della parte civile ammessa al beneficio.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende  ogni determinazione in ordine al procedimento in camera
di  consiglio  per  la  liquidazione ex art. 12 legge n. 217/1990 dei
compensi  richiesti  dall'avv.  Pamela  Cellura procuratrice speciale
delle  parti  civili  Maria  Maria  Elena  e  Iacono  Giuseppe,  gia'
costituite  nell'ambito  dei  procedimenti  penali n. 4/1999 e 6/2000
R.G. Corte di Assise di Agrigento;
    Dispone che a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata alle parti in
causa  ed  al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Dispone  altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Agrigento, addi' 4 maggio 2001
                                 Il Presidente estensore: Patronaggio
01C0689