LA CORTE DEI CONTI Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000; Vista l'ordinanza n. 3/1999 del 10 settembre 1999, con la quale la sezione del controllo della Corte dei conti ha sollevato questioni di costituzionalita' in ordine al primo di detti decreti: Vista l'ordinanza n. 4/1999 del 21 ottobre 1999, con la quale la stessa sezione del controllo ha sollevato questioni di costituzionalita' relativamente al secondo dei suindicati regolamenti; Vista l'ordinanza n. 1/2000, con la quale la medesima sezione del controllo ha sollevato questioni di costituzionalita' attinenti all'ultimo dei decreti suddetti; Vista l'ordinanza n. 77 del 19 marzo 2001 con la quale la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti - sezione del controllo per un esame della persistenza della rilevanza delle prospettate questioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340 del 24 novembre 2000; Vista la relazione prot. n. 181 in data 10 aprile 2001 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive; Vista la relazione prot. n. 180 del 10 aprile 2001 del Consigliere istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive; Vista la nota prot. n. 268/9 del 10 aprile 2001 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali: Vista l'ordinanza in data 2 aprile 2001, con la quale il Presidente della sezione centrale di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ha convocato per l'adunanza odierna il I e il II Collegio della sezione, ai fini della pronuncia sulla legittimita' dei decreti suindicati; Viste le note della segreteria della sezione centrale di controllo nn. 153. 154 e 155 in data 3 aprile 2001; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle sezioni riunite della Corte dei conti; Udito il relatore Consigliere Carlo Granatiero; Sentiti i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonche' del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Ritenuto in fatto I decreti presidenziali suindicati hanno gia' formato oggetto di esame da parte della sezione del controllo della Corte dei conti che, avendo ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative, sulla base o in svolgimento delle quali, detti atti regolamentari sono stati emanati, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale di tali norme di rango primario. In particolare, rispetto al d.P.R. in data 21 dicembre 1998, con il quale e' stata dettata la disciplina in materia di formazione professionale a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, la sezione del controllo con ordinanza n. 3/1999 del 10 settembre 1999 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196 per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione (l'art. 119 in relazione al primo comma, lettera d); b) dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; c) degli artt. 7 e 142, primo comma, lettere c), e) ed f), secondo e terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla "formazione continua" menzionata lettera f) a condizione che venga dichiarata la illeggittimita' costituzionale dell'art. 9. commi 3, 3-bis e 4, del d.l. n. 148 del 1993); e pertanto, disposta la sospensione del procedimento di controllo, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. In ordine al secondo dei regolamenti indicati in oggetto (d.P.R. 3 settembre 1999), recante la disciplina delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato nonche' all'iscrizione modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20, comma 8, della menzionata legge n. 59/1997, la stessa sezione del controllo con ordinanza n. 4/1999 del 21 ottobre 1999 ha parimenti sollevato questione di legittimita' costituzionale del secondo comma di tale disposizione normativa nonche' del n. 96, del relativo allegato 1 alla medesima legge n. 59/1997, per violazione dell'art. 117 della Costituzione. Infine, la sezione, esaminato il d.P.R. del 4 febbraio 2000, con il quale sono state emanate, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, le disposizioni per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalita' di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, di detto decreto legislativo, per violazione degli artt. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale ha innanzitutto ravvisato l'opportunita' della trattazione congiunta delle sopraspecificate questioni di costituzionalita' nella considerazione che il relativo dubbio investe disposizioni legislative che presentano un aspetto comune, in quanto autorizzano l'emanazione di regolamenti delegati in materie attribuite alla competenza delle regioni; quindi, atteso che successivamente alla proposizione delle questioni di costituzionalita' in parola e' entrata in vigore una modifica dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59/1997, secondo la quale "nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione, non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima" (cfr. legge n. 340/2000, art. 1, comma 4, lettera a), la Corte medesima ha disposto la restituzione degli atti alla sezione del controllo con ordinanza n. 77 del 29 marzo u.s., ritenendo che tale modificazione legislativa costituisca ius superveniens nei confronti della seconda delle sollevate questioni di costituzionalita' ed abbia mutato sostanzialmente il quadro normativo nel quale le questioni stesse sono sorte. Considerato in diritto In conformita' all'invito rivoltole dalla Corte costituzionale con la menzionata ordinanza n. 77 del 19 marzo 2001 la sezione ritiene di dover procedere all'esame della questione concernente la permanenza o meno, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340 del 24 novembre 2000, della rilevanza dei dubbi di legittimita' costituzionale della rilevanza dei dubbi di legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative, sulla base o in svolgimento delle quali i regolamenti suddetti sono stati emanati, sollevati con le proprie ordinanze nn. 3/99, 4/99 e 1/2000 rispettivamente in data 10 settembre 1999, e 21 ottobre 1999 e 6 aprile 2000; detta legge n. 340/2000, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'art. 1, comma 4, lettera a) sostituendo il comma 2 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, testualmente recita: "nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia". Al riguardo, si ricorda che, relativamente al regolamento disciplinante la formazione professionale, la sezione del controllo con la menzionata ordinanza n. 3/1999 ha proposto questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 17, primo e secondo comma della legge 24 giugno 1997, n. 196 per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione (l'art. 119 in relazione al primo comma, lett. d). Infatti, alcuni articoli (11, 12, 13 e 18) di detto regolamento sono intesi all'attuazione, integrazione e specificazione di principi fondamentali della materia concernente la formazione professionale e, pertanto, danno luogo a dubbi di legittimita' costituzionale di dette norme della legge n. 196/1997, che contengono la relativa autorizzazione, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che al riguardo stabilisce una riserva assoluta di legge; inoltre l'art. 13 del regolamento medesimo, contenendo disposizioni in contrasto anche con l'autonomia regionale, suscita dubbi di costituzionalita', per violazione dell'art. 119 (oltre che dell'art. 117) della Costituzione, della norma posta a fondamento dello stesso art. 13, e cioe' dell'art. 17, primo comma, lettera d), della legge n. 196/1997; b) dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4, deI decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 236, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. Al riguardo, la sezione del controllo ha osservato che tali norme, poste a fondamento degli articoli 13 e 14 del regolamento, relativi alla "formazione continua", in quanto prevedono indistintamente nella stessa materia, finanziati con lo stesso fondo, interventi sia dello Stato che delle regioni, si appalesano in contrasto con la precisa indicazione delle materie di competenza regionale formulata dall'art. 117 della Costituzione nonche' con l'autonomia regionale assicurata dal successivo art. 119; c) degli artt. 7 e 142, primo comma, lettera c), e) ed f) secondo e terzo comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per quel che attiene alla "formazione continua" menzionata nella lettera f) a condizione che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4 del d.l. n. 148 del 1993). In merito la sezione, considerato che la maggior parte delle norme del regolamento all'esame sono volte all'attuazione dell'art. 142 del d.lgs. n. 112 del 1998, ha ritenuto non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale, che quest'ultimo articolo di legge suscita, laddove attribuisce alla competenza dello Stato, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con gli artt. 1, 2 e 3 della legge di delega n. 59/1997, funzioni e compiti allo stesso gia' non spettanti in base alla precedente normativa; inoltre, la sezione medesima ha posto in dubbio anche la legittimita' costituzionale dell'art. 7 di detto d.lgs. n. 112/1998, in quanto, condizionando l'operativita' della normativa, recata con il medesimo decreto legislativo, al trasferimento dei beni e delle risorse in favore delle Regioni, detto articolo si pone in contrasto con i criteri direttivi fissati con la menzionata legge di delega n. 59/1997 nonche' con il limite temporale imposto per l'esercizio della delega. Rispetto al regolamento relativo alle procedure concernenti la composizione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali dell'artigianato nonche' l'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, la sezione del controllo con ordinanza n. 4/1999 del 21 ottobre 1999 ha prospettato dubbi di legittimita' costituzionale della normativa di base e cioe' dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59/1997 oltre che del n. 96 dell'allegato 1 a tale legge, per violazione dell'art. 117 della Costituzione; cio' in quanto, essendosi con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento all'esame provveduto ad attuare, integrare e specificare i principi fondamentali vigenti in materia di artigianato, le menzionate norme di autorizzazione apparivano emesse in violazione della riserva assoluta di legge al riguardo sancita dall'art. 117 della Costituzione. Infine, in ordine al regolamento disciplinante la semplificazione, ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalita' di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, ai sensi degli, artt. 14 e 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, la sezione ha espresso dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo in parola per contrasto con gli art. 70, 76, 117 e 118, comma 1, della Costituzione, osservando che: a) con decreto legislativo non puo', in assenza di apposita previsione nella legge di delega, disporsi, come avvenuto nel caso all'esame, la delegificazione di una materia e la previsione di un regolamento autorizzato a sostituire ed abrogare la relativa normazione di rango primario, senza porsi in contrasto con la disciplina delle fonti normative contenuta negli artt. 70 e 76 della Costituzione; b) con decreto legislativo non puo' prevedersi l'emanazione di un regolamento governativo per la disciplina di materie rientranti nelle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario, senza violare la legge di delega, che cio' non autorizza, e gli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Al riguardo, la sezione, in base all'assetto normativo esistente al momento della emanazione delle sopraindicate ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, ritiene innanzitutto di poter confermare i menzionati dubbi di legittimita' costituzionale nonche' la loro rilevanza; quindi, aderendo all'invito di riesame della rilevanza, che la Corte stessa e' solita rivolgere al giudice a quo in caso di ius superveniens passa ad esaminare la portata dell'incidenza della norma, recata dall'art. 1, comma 4, la lettera a) della legge n. 340 del 24 novembre 2000, sulla questione di costituzionalita' sollevata in ordine al secondo dei menzionati regolamenti, concernente la disciplina delle procedure attinenti alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato nonche' all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane. Osserva la sezione che l'anzidetta norma sopravvenuta, disponendo che i regolamenti di delegificazione nelle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione si applicano soltanto fino al momento in cui la regione non provveda a disciplinare essa stessa la materia, si e' limitata unicamente a porre un termine finale oltre il quale i regolamenti medesimi non sono piu' applicabili. Ne' puo' fondatamente sostenersi che detta norma - poiche' letta in positivo, ne legittima l'applicazione fino ad un certo momento - possa costituire sanatoria dei regolamenti in questione: infatti, in disparte la circostanza che il relativo intento non risulta in alcun modo espresso, lo stesso, ove potesse essere dimostrato, sarebbe comunque irrilevante ai fini del decidere, poiche' nel caso all'esame il regolamento e' in linea con le norme primarie sulle quali si basa (art. 20 comma 2, legge n. 59/1997 e n. 96 del relativo allegato 1), mentre sono queste ultime a porsi in contrasto con la Costituzione (art. 117) in quanto in una materia in cui le regioni a statuto ordinario vantano una potesta' legislativa concorrente e lo Stato puo' dettare soltanto i principi fondamentali con legge formale o con atto avente forza di legge, hanno autorizzato l'emanazione di un regolamento delegato inteso alla disciplina della materia anche nei suoi principi fondamentali: e cio' in contrasto con la riserva assoluta di legge disposta con il predetto art. 117 che non consente alla legge ordinaria di affidare ad un regolamento governativo o ministeriale la disciplina di materie di competenza della potesta' legislativa regionale (cfr. Corte cost. sentenze n. 482/1995, n. 333/1995, n. 391/1991 e n. 204/1991). Pertanto, la sezione e' dell'avviso che la novella legislativa all'esame, al fine di eliminare l'illegittimita' costituzionale di che trattasi, avrebbe dovuto dettare essa stessa i principi fondamentali della materia che difettano nella menzionata legge n. 59 del 1997, anziche' disporre soltanto in ordine al termine finale dell'applicazione del regolamento in parola, limitatamente alla sua normativa di dettagli, secondo un'interpretazione che non ponga in contrasto con la Costituzione lo stesso ius superveniens, che invece darebbe luogo anch'esso a dubbi di legittimita' costituzionale, ove lo si intendesse riferito anche ai principi fondamentali. Il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Funzione pubblica, ha sostenuto la tesi secondo la quale le questioni di legittimita' costituzionale potrebbero essere superate in virtu' del carattere "cedevole" di tutti e tre i regolamenti all'esame, nel senso che la normativa dagli stessi recata dovra' cedere il posto alle future leggi regionali. Tale punto di vista non puo' essere condiviso, oltre che per tutto quanto dianzi argomentato, per la considerazione che, se in punto di fatto le questioni di cui trattasi potrebbero vedere notevolmente ridimensionata la loro pratica rilevanza, essendo forse destinate a risolversi con l'entrata in vigore delle leggi delle regioni, in punto di diritto, la rilevanza, ai fini che qui interessano, non puo' ritenersi venuta meno in relazione al periodo di tempo piu' o meno lungo durante il quale potranno protrarsi tutte le suddette illegittimita' costituzionali. Passando a considerare il d.P.R. 21 dicembre 1998, con il quale e' stata posta la disciplina in materia di formazione professionale, non hanno maggiore pregio, rispetto a quelle svolte dal rappresentante della Presidenza del Consiglio, le considerazioni espresse dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo cui il regolamento sulla formazione professionale, inteso all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, esplicherebbe funzioni di coordinamento fissando criteri di carattere generale e sarebbe ispirato a principi di leale collaborazione tra Stato e regioni; infatti, queste argomentazioni, compresa la piu' o meno formale acquiescenza delle regioni ai regolamenti in discorso, presentano una valenza esclusivamente pratica, a nulla servendo quanto alla soluzione del problema relativo alla permanenza della rilevanza delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale, che e' di carattere esclusivamente giuridico. Infine, in ordine al regolamento recante le disposizioni per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalita' di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, le ragioni sostanziali, che militano a favore della sua temporanea applicazione, rilevando solo sul piano dell'opportunita' e non anche su quello giuridico. Ritiene, pertanto, la sezione che permanga la rilevanza di tutte le norme primarie gia' sospettate di illegittimita' costituzionale, in quanto le stesse si pongono tuttora come pregiudiziali rispetto all'esame dei tre regolamenti di cui trattasi.