P. Q. M.
    Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948 e la legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  79 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602  in  relazione  all'art.  52 quarto comma t.u. 26 aprile 1986,
n. 131  legge  sulla imposta di registro, come modificato dal decreto
legislativo  26  febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non prevede
la  possibilita'  di  accertamento  del  valore  commerciale dei beni
immobili sottoposti ad esecuzione esattoriale anche quando il calcolo
aritmetico  oriferito  alla  rendita  catastale  determini  un valore
notevolmente inferiore a quello reale.
    Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti
dei due rami del Parlamento.
        Forli', addi' 14 maggio 2001
                        Il giudice: Iuzzolino
01C0692