P. Q. M. Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948 e la legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all'art. 52 quarto comma t.u. 26 aprile 1986, n. 131 legge sulla imposta di registro, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non prevede la possibilita' di accertamento del valore commerciale dei beni immobili sottoposti ad esecuzione esattoriale anche quando il calcolo aritmetico oriferito alla rendita catastale determini un valore notevolmente inferiore a quello reale. Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Forli', addi' 14 maggio 2001 Il giudice: Iuzzolino 01C0692