ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 maggio 2000, relativa all'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Pietro Armani nei confronti del prof. Romano Prodi, promosso dal tribunale di Roma, prima sezione civile, con ricorso depositato il 18 gennaio 2001 ed iscritto al n. 176 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con ricorso del 27 dicembre 2000, il tribunale di Roma (in composizione monocratica) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera - adottata nella seduta del 23 maggio 2000 su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere - con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dal prof. Romano Prodi nei confronti, tra gli altri, del deputato on. Pietro Armani, concernevanoopinioni da quest'ultimo espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, dellaCostituzione; che, in ordine allo svolgimento della vicenda che ha provocato l'adozione dell'atto impugnato, il ricorso riferisce che, con atto notificato il 4-6 marzo 2000, il prof. Prodi aveva convenuto in giudizio avanti al tribunale l'on. Armani, la societa' Europa di Edizioni S.p.a, e il dott. Mario Cervi, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", per sentirli condannare in solido - previo accertamento della commissione del reato di diffamazione - al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione sul medesimo quotidiano, in data 30 novembre 1999, di un'intervista al suddetto deputato, avente ad oggetto presunti retroscena sul cosiddetto "affare SME", nell'asserito presupposto che nell'intervista erano gravemente diffamatorie le affermazioni secondo cui ilprof. Prodi: a) aveva voluto vendere la SME all'ing. De Benedetti; b) aveva accettato un prezzo curiosamente basso; c) aveva trattato segretamente con De Benedetti, fin dal marzo 1985; d) era stato molto vago nei particolari forniti in data 24 aprile 1985 al Consiglio dell'IRI e aveva taciuto la circostanza che acquirente era De Benedetti; e) aveva informato i consiglieri IRI solo per via telefonica; f) aveva convocato una conferenza stampa per porre il Consiglio di amministrazione davanti al fatto compiuto; g) aveva di fatto coartato il medesimo Consiglio ad approvare la vendita; che il ricorrente riferisce che la Giunta per le autorizzazioni a procedere, nel proporre una valutazione di insindacabilita' delle suddette dichiarazioni, aveva dato rilievo: 1) ad una precedente intervista rilasciata dall'on. Armani a "Il Corriere della Sera" il 7 dicembre 1995, per manifestare le medesime opinioni, cui non era seguita alcuna iniziativa giudiziaria del prof. Prodi; 2) a precedenti dichiarazioni critiche del deputato nei confronti del prof. Prodi, con riferimento alla tentata vendita della SME, in occasione di un suo intervento in aula nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo; 3) a numerosi interventi di altri deputati in discussioni alla Camera sul tema della vendita della SME ed in particolare agli interventi dell'on. Bruno nella seduta del 15 maggio 1998, e dell'on. Becchetti e dell'on. Garra, rispettivamente nella seduta del 30 novembre 1999 e nella seduta della Commissione permanente affari costituzionali del lo dicembre 1999, che avevano fatto specifico riferimento al contenuto dell'intervista in questione; che, ad avviso del ricorrente, la prerogativa dell'insindacabilita', di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, non copre, per costante giurisprudenza della Corte, tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivita' politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attivita' svolte nella sua qualita' di membro della Camera, onde oggetto di protezione non sarebbe l'attivita' politica in genere del parlamentare, ampiamente considerata, "ne' il contesto politico", bensi' "l'esercizio della funzione parlamentare e delle attivita' consequenziali e presupposte, con la precisazione che tali funzioni devono riguardare ambiti e modi giuridicamente definiti"; che ne discenderebbe, secondo il ricorrente, "che la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare non puo' bastare ad estendere alla prima l'immunita' che copre la seconda", in quanto il significato del nesso funzionale tra dichiarazione ed attivita' parlamentare si dovrebbe cogliere sub specie di "identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare" e, dunque, "il problema specifico della riproduzione, all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni gia' rese nell'esercizio di funzioni parlamentari" potrebbe dar luogo ad insindacabilita' "solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche"; che, sulla base di questi principi, il ricorrente censura la delibera di insindacabilita', osservando, in particolare, che nessuna rilevanza puo' riconoscersi alle circostanze prima ricordate, in quanto: a) la precedente intervista, di analogo contenuto, rilasciata il 7 febbraio 1995 dall'on. Armani a "Il Corriere della Sera", contiene una manifestazione di pensiero non inerente alla funzione parlamentare; b) l'intervento in aula dell'on. Armani, tenuto nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo, seppure svolto in ambito e modi propri della funzione parlamentare, manca del requisito dell'identita' sostanziale di contenuto con l'opinione manifestata nella sede esterna, con la quale ha soltanto una mera comunanza di tema; c) gli altri interventi, nelle discussioni alla Camera, peraltro di deputati diversi dall'on. Armani e talora successivi all'intervista, hanno contenuto generico ed approssimativo; che il ricorrente ritiene pertanto che le dichiarazioni dell'on. Armani non siano state rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari, onde - non essendo per esse invocabile l'immunita' di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - la deliberazione di insindacabilita' deve essere annullata. Considerato che in questa fase del giudizio la Corte e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio e prima facie, in ordine all'ammissibilita' del ricorso sotto il profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita', con riguardo altresi' all'incidenza della menzionata delibera parlamentare sul procedimento pendente avanti all'autorita' giudiziariaricorrente; che, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato spetta - per costante giurisprudenza di questa Corte - tanto ai singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale esercitata in piena indipendenza, quanto alla Camera dei deputati, organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68 Cost.; che, sotto il profilo oggettivo, l'autorita' giudiziaria ricorrente ritiene che la propria potestas iudicandi - attribuzione costituzionalmente garantita - sia stata lesa dall'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni da lui espresse; che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.