Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riservato ogni definitivo giudizio; Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato con il ricorso indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, ricorrente; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0802