Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservato ogni definitivo giudizio;
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale),  il  ricorso  per conflitto di attribuzione proposto
dal  giudice  per  le  indagini preliminari del tribunale di Roma nei
confronti del Senato con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a)  che  la  cancelleria  della Corte dia comunicazione della
presente  ordinanza  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
tribunale di Milano, ricorrente;
        b)  che,  a  cura  del  ricorrente,  il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del
suo   Presidente   entro   il   termine   di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione,  per  essere  depositati nella cancelleria della Corte
entro  il  termine  di  venti  giorni  dalla  notificazione,  secondo
l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0802