ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi promossi con ricorsi dalle province autonome di Trento e
di  Bolzano,  notificati  il 14 e il 16 febbraio 2000 e depositati in
cancelleria  il  17 febbraio  e  il  7 marzo  2000,  per conflitti di
attribuzione  sorti a seguito del decreto in data 18 ottobre 1999 del
Ministro  della funzione pubblica emanato di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro  della  sanita',  recante  "Modalita'  di  trasferimento dei
contributi  a  favore  dell'ARAN  per  il  comparto sanita', ai sensi
dell'art. 50,  comma  8,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29" ed iscritti al n. 8 e n. 12 del registro conflitti 2000.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  10 luglio  2001  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  gli avvocati Giandomenico Falcon per la provincia autonoma
di  Trento,  Sergio Panunzio per la provincia di Bolzano e l'Avvocato
dello  Stato  Oscar  Fiumara  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. -    Con  ricorso  ritualmente  notificato  e  depositato,  la
provincia  autonoma  di  Trento solleva conflitto di attribuzione nei
confronti  dello  Stato  in  relazione  al decreto del Ministro della
funzione   pubblica   18 ottobre   1999,  concernente  "Modalita'  di
trasferimento  dei  contributi  a  favore  dell'ARAN  per il comparto
sanita',  ai  sensi  dell'art. 50,  comma  8, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29".
    Il   decreto   ministeriale   stabilisce  che,  a  decorrere  dal
1o gennaio 1999, tutte le amministrazioni del comparto "Personale del
Servizio  sanitario  nazionale"  devono  contribuire al finanziamento
dell'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  includendo  anche  le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  tra  i  soggetti  obbligati  al
finanziamento  (art. 2,  comma  1)  e  autorizzando  il Ministero del
tesoro,  in  caso  di inadempienza, a trattenere gli importi relativi
sulle  erogazioni  ad  esse  spettanti  a  carico del Fondo sanitario
nazionale,  ovvero  per  le  regioni  e le province autonome, che non
accedono  al  Fondo  sanitario,  sulle  somme  ad  esse  spettanti  a
qualsiasi titolo (art. 2, comma 2).
    Ad  avviso  della  ricorrente,  tale decreto sarebbe lesivo della
autonomia finanziaria, garantita alle province autonome dal Titolo VI
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), delle attribuzioni ad esse spettanti in materia
di  ordinamento degli uffici provinciali e del personale e in materia
di sanita', ai sensi dell'art. 8, numero 1, dell'art. 9, numero 10, e
dell'art. 16  dello  stesso  d.P.R.,  nonche' delle relative norme di
attuazione,  e  dell'art. 50,  comma  16, del d.lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a  norma  dell'articolo  2  della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che
riconosce  la  specifica autonomia delle province autonome in materia
di contrattazione collettiva.
    La ricorrente rileva che la previsione dell'art. 50, comma 8, del
d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale le risorse dell'ARAN derivano
da  contributi  posti a carico delle singole amministrazioni dei vari
comparti,  corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio, va
coordinata  con  quella  del  comma 16 dello stesso art. 50, il quale
consente  alle  regioni e alle province autonome di avvalersi, per la
contrattazione  collettiva  di  loro  competenza, di agenzie tecniche
istituite  con  legge  regionale o provinciale ovvero dell'assistenza
dell'ARAN.   La   ricorrente   precisa,   a  questo  proposito,  che,
avvalendosi  di  tale  facolta', con legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7   (Revisione  dell'ordinamento  del  personale  della  provincia
autonoma  di  Trento) ha disciplinato, tra l'altro, la contrattazione
collettiva provinciale, ivi compresa quella relativa al personale del
servizio   sanitario,   affidando   il   compito   di   rappresentare
l'amministrazione   provinciale   all'agenzia   provinciale   per  la
rappresentanza negoziale, istituita con legge provinciale 3 settembre
1993,  n. 23.  In  tale  quadro,  la  pretesa statale si risolverebbe
nell'affermazione  di  un  presunto  onere  di  partecipazione  della
provincia   alla   gestione   di   una  struttura  statale  e  di  un
misconoscimento  delle diverse autonomie che lo statuto assicura alle
province autonome.
    Autonomamente  lesivo delle attribuzioni provinciali sarebbe poi,
ad  avviso  della  ricorrente,  l'art. 2,  comma 2,  del  decreto del
Ministro  della funzione pubblica, il quale, in caso di inadempienza,
autorizza  il  Ministero  del  tesoro  a trattenere l'importo dovuto,
precisando  che,  per  le  regioni  a  statuto speciale e le province
autonome  che non accedono al Fondo sanitario nazionale, il Ministero
del  tesoro  e' autorizzato a trattenere quanto dovuto a valere sulle
somme   alle  stesse  spettanti  a  qualsiasi  titolo  e  a  versarlo
direttamente all'ARAN. La ricorrente rileva che la infondatezza della
pretesa  statale di partecipazione delle province autonome agli oneri
di  gestione  dell'ARAN dovrebbe comportare anche la inapplicabilita'
del   meccanismo   di   determinazione   e   di  erogazione  di  tale
partecipazione.   In   ogni   caso,   la  provincia  ritiene  che  la
disposizione in questione sia invasiva delle proprie attribuzioni, in
quanto  introduce un unilaterale potere ministeriale di riduzione dei
trasferimenti  ad  essa  dovuti  in spregio all'autonomia finanziaria
provinciale.
    2. - Anche  la provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al citato decreto
del Ministro della funzione pubblica 18 ottobre 1999.
    La  ricorrente  ricorda  che,  nell'esercizio delle competenze ad
essa  costituzionalmente attribuite e fatte salve dall'art. 50, comma
16,  e  dall'art. 73,  comma  1,  del d.lgs. n. 29 del 1993, e' stata
approvata   la  legge  provinciale  10 agosto  1995,  n. 16  (Riforma
dell'ordinamento del personale della provincia), la quale prevede che
la  contrattazione collettiva riguardante il personale provinciale si
svolge  in  modo  del  tutto  autonomo in ambito provinciale e che la
parte  negoziale  pubblica  viene nominata dalla giunta provinciale e
deve attenersi alle direttive impartite dalla medesima.
    Cio'  premesso,  la  provincia autonoma di Bolzano, affermando di
non essersi mai avvalsa dell'ARAN per la contrattazione collettiva in
ambito  provinciale,  sostiene  che  la  pretesa  dello  Stato di una
contribuzione   al  finanziamento  dell'ARAN,  sarebbe  lesiva  delle
attribuzioni e dell'autonomia finanziaria garantita dai gia' indicati
parametri statutari.
    La  provincia  di  Bolzano censura, in particolare, la previsione
contenuta  nell'art. 2,  comma  2,  del  decreto  impugnato,  essendo
infatti  evidente sia la mancanza di qualsiasi fondamento legislativo
del  potere  di  trattenere  gli  importi  ritenuti  dovuti,  sia  la
violazione   dei   principi   che  regolano  l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi.
    3. - Si  e'  costituito  in  entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi.
    L'Avvocatura  rileva  in  primo luogo che il decreto impugnato e'
stato   adottato   nel   rispetto   delle   garanzie   autonomistiche
riconosciute  dall'art. 50, comma 8, lettera b), del d.lgs. n. 29 del
1993,  successivamente  all'acquisizione  dell'intesa  da parte della
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-Citta'.
    Nel merito, la difesa erariale riconosce che l'art. 50, comma 16,
del  citato  d.lgs.  n. 29, introduce un meccanismo di contrattazione
per l'assistenza dell'ARAN che presuppone una adesione da parte delle
province  autonome,  senza  che  ad  esse  venga  comunque imposto un
obbligo  di  corresponsione  coattiva  dei  relativi  contributi.  Il
decreto  impugnato,  pertanto, dovrebbe essere interpretato nel senso
che   esso  si  limita  a  prevedere  in  generale  le  modalita'  di
corresponsione  del  contributo  per  il finanziamento dell'ARAN, nei
limiti,  come  e'  ovvio,  in cui esso e' dovuto in base all'art. 50,
comma   16,   del   d.lgs.   n. 29   del   1993.  E  che  questa  sia
l'interpretazione   del   decreto   dovrebbe   desumersi,  ad  avviso
dell'Avvocatura,  dal  fatto  che il Ministero del tesoro non avrebbe
attivato  il  meccanismo  impositivo  nei  confronti  delle  province
stesse.
    L'Avvocatura  conclude precisando che sono gia' state attivate le
procedure  necessarie per introdurre modifiche nell'impugnato decreto
che  meglio  chiariscano  la  subordinazione  dell'operativita' dello
stesso   nei   confronti   delle   province  autonome  alla  concreta
utilizzazione, da parte di queste, delle prestazioni dell'ARAN.
    4. - In  prossimita' dell'udienza tutte le parti hanno depositato
memorie.
    4.1.  -  La  provincia autonoma di Trento rileva che l'Avvocatura
dello  Stato, nell'atto di costituzione, ha sostanzialmente condiviso
la  ricostruzione  del  sistema  operata  nel  ricorso, spingendosi a
prospettare  la  possibilita'  di  una interpretazione adeguatrice in
forza  della  quale  il  decreto  impugnato  imporrebbe alle province
autonome  l'onere  contributivo  ivi  previsto  solo  nel caso in cui
queste  si  avvalgano  concretamente dell'ARAN. Tuttavia, sostiene la
provincia di Trento, tale interpretazione sembrerebbe non tener conto
della  lettera  delle  disposizioni censurate, dal momento che queste
individuano  espressamente  le  province  autonome  come destinatarie
della  disciplina in esse contenuta, senza fare eccezione per il caso
in  cui queste ultime non si avvalgano dell'ARAN. Il fatto poi che il
Ministero  del  tesoro, come afferma l'Avvocatura, non avrebbe ancora
fatto  valere  nei  confronti  delle  province autonome il meccanismo
impositivo  previsto dal decreto impugnato, non farebbe in alcun modo
venire  meno  l'oggetto  e  le  ragioni del giudizio. Non a caso, del
resto,  conclude  la  provincia, i Ministri competenti avrebbero gia'
acquisito  l'intesa  della Conferenza unificata su un decreto volto a
modificare  quello  impugnato  per rendere esplicito che le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  sono tenute a versare i
contributi all'ARAN solo nel caso in cui si avvalgano dell'assistenza
di quest'ultima.
    4.2. - Anche la difesa della provincia autonoma di Bolzano prende
atto    della    interpretazione    in   bonam   partem   prospettata
dall'Avvocatura,  pur  rilevando  che,  a  suo  giudizio,  il  tenore
letterale del decreto sembrerebbe difficilmente conciliabile con tale
interpretazione.   Del  resto,  prosegue  la  ricorrente,  la  stessa
modifica  del  decreto  impugnato  proposta  dai  Ministri competenti
renderebbe  evidente  come  non  vi  sia spazio per l'interpretazione
offerta  dall'Avvocatura,  sicche'  sarebbe  del tutto irrilevante il
fatto  che  il  Ministero  del  tesoro  non abbia ancora attivato nei
confronti  delle province autonome il meccanismo per il trattenimento
degli importi per le contribuzioni non versate.
    4.3.  -  L'Avvocatura  dello  Stato,  con due memorie di identico
contenuto,  rappresenta in entrambi i giudizi che, come preannunciato
nell'atto  di  costituzione,  e'  ormai  in via di perfezionamento la
procedura  di  modifica  del decreto impugnato per meglio chiarire la
subordinazione  della  sua  operativita' nei confronti delle province
autonome   al   concreto   avvalimento,   da  parte  delle  medesime,
dell'assistenza  tecnica  dell'ARAN.  L'Avvocatura  precisa che sullo
schema  del decreto modificativo e' gia' intervenuta l'intesa in sede
di Conferenza unificata.

                       Considerato in diritto

    1. -   Le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, con due
distinti  ricorsi,  sollevano conflitto di attribuzione nei confronti
dello  Stato  in  relazione  al  decreto  del Ministro della funzione
pubblica 18 ottobre 1999, concernente "Modalita' di trasferimento dei
contributi  a  favore  dell'ARAN  per  il  comparto sanita', ai sensi
dell'art. 50,  comma  8,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29".
    Il   decreto   ministeriale   stabilisce  che,  a  decorrere  dal
1o gennaio 1999, tutte le amministrazioni del comparto "Personale del
Servizio  sanitario  nazionale"  devono  contribuire al finanziamento
dell'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni   (ARAN),  includendo  anche  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano tra i soggetti
obbligati  al  finanziamento  (art. 2,  comma  1)  e  autorizzando il
Ministero del tesoro, in caso di inadempienza di queste, a trattenere
gli importi relativi sulle somme ad esse spettanti a qualsiasi titolo
(art. 2, comma 2).
    In  relazione  a tale disciplina, entrambe le ricorrenti deducono
la  violazione  della  propria  autonomia  finanziaria, garantita dal
Titolo VI dello statuto di autonomia, approvato con d.P.R. 31o agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle
rispettive  competenze  legislative  e  amministrative  in materia di
ordinamento  degli  uffici provinciali e del personale, in materia di
sanita'  e di stato giuridico ed economico del personale addetto alle
istituzioni e enti sanitari, garantite dagli articoli 8, numero 1, 9,
numero  10,  e 16 dello statuto e dalle relative norme di attuazione,
approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello
statuto  per  la  regione  Trentino-Alto Adige in materia di igiene e
sanita), come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate).
    Poiche'  i  ricorsi hanno ad oggetto il medesimo atto, i relativi
giudizi devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.
    2. - I ricorsi sono fondati.
    Giova  premettere  che il decreto ministeriale impugnato, come si
rileva   anche   dal  suo  preambolo,  e'  stato  adottato  ai  sensi
dell'art. 50,  commi  8  e  9,  del  d.lgs.  3 febbraio  1993,  n. 29
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La
prima  di  tali  disposizioni  stabilisce  che, per la sua attivita',
l'ARAN  si  avvale  delle  risorse  derivanti  dai contributi posti a
carico   delle   singole   amministrazioni   dei  vari  comparti,  da
corrispondersi  in  misura  fissa per dipendente in servizio (lettera
a),  nonche' di quote, a carico dei soggetti che se ne avvalgono, per
l'assistenza   alla   contrattazione   integrativa  e  per  le  altre
prestazioni  eventualmente  richieste  (lettera b). Il comma 9, a sua
volta,  dispone  che  la  riscossione  dei contributi di cui al comma
precedente   e'  effettuata,  per  le  amministrazioni  dello  Stato,
direttamente   attraverso  la  previsione  di  spesa  complessiva  da
iscrivere  nell'apposito  capitolo dello stato di previsione di spesa
della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri (lettera a), e, per le
amministrazioni   diverse   dallo   Stato,  mediante  un  sistema  di
trasferimenti  da  definirsi  tramite  decreti  del  Ministro  per la
funzione  pubblica  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e, a seconda del comparto,
dei  Ministri  competenti,  nonche',  per  gli  aspetti  di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-Citta' (lettera b).
    Lo  stesso art. 50, al comma 16, non indicato tra le disposizioni
considerate nella adozione dell'impugnato decreto, stabilisce che "le
regioni  a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi,
per  la  contrattazione  collettiva  di  loro  competenza, di agenzie
tecniche   istituite   con   legge  regionale  o  provinciale  ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2".
    Ed  e'  proprio  dalla mancata considerazione, nella adozione del
decreto   ministeriale   oggetto   del   presente   conflitto,  della
particolare condizione di autonomia costituzionalmente spettante alle
regioni  a  statuto speciale e, per quel che qui direttamente rileva,
alle  province autonome di Trento e di Bolzano, che deriva la lesione
delle attribuzioni loro garantite.
    Il  decreto  impugnato,  infatti, pretende di applicarsi non solo
alle   amministrazioni   diverse   dallo   Stato   per  le  quali  la
rappresentanza negoziale e' affidata all'ARAN, ma anche alle province
autonome,  alle  quali l'art. 50, comma 16, del d.lgs. n. 29 del 1993
rimette  la  scelta  tra  la  istituzione  di agenzie tecniche per la
contrattazione  in  ambito  provinciale  e l'utilizzazione dell'ARAN,
quale  rappresentante  della parte pubblica. Ebbene, sia la provincia
autonoma  di Trento [legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell'ordinamento  del personale della provincia autonoma di Trento)],
sia  la  provincia  autonoma  di Bolzano [legge provinciale 10 agosto
1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia)]
hanno   esercitato   la  facolta'  loro  riconosciuta  nel  senso  di
provvedere   autonomamente,   attraverso   propri   organismi,   alla
contrattazione  collettiva  in  ambito provinciale. Pertanto, poiche'
non   e'  contestato  che  entrambe  le  province  autonome,  per  la
contrattazione  collettiva  del comparto sanita', non si sono avvalse
della  rappresentanza  dell'ARAN, come pure in astratto sarebbe stato
possibile,  la  pretesa  dello  Stato che contribuiscano anch'esse al
finanziamento  dell'ARAN in relazione proprio alla contrattazione per
il  personale  di  quel  comparto  risulta lesiva, ad un tempo, delle
attribuzioni  che statutariamente spettano alle ricorrenti in materia
di   stato   giuridico   ed  economico  del  personale  addetto  alle
istituzioni  e enti sanitari (art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, come
modificato  dall'art. 1  del  d.lgs.  n. 267  del  1992) e della loro
autonomia finanziaria.
    3. - L'Avvocatura dello Stato, sia negli atti di costituzione che
nel  corso della discussione in pubblica udienza, ha sostenuto che il
decreto  in  questione  potrebbe  essere interpretato in modo tale da
salvaguardare la speciale posizione di autonomia delle ricorrenti: ad
avviso  della  difesa  erariale,  infatti,  sarebbe  evidente  che il
decreto  in  tanto  potrebbe  applicarsi  alle  province autonome, in
quanto   queste  si  siano  in  concreto  avvalse  delle  prestazioni
dell'ARAN.  La  Corte  ritiene  pero' che, in considerazione non solo
della  formulazione  letterale  delle  disposizioni  del  decreto del
Ministro  della  funzione  pubblica in data 18 ottobre 1999, ma anche
del  suo  contenuto,  una  soluzione meramente interpretativa non sia
possibile. Il decreto impugnato, che e' attuativo dell'art. 50, comma
8,  lettera  a),  riguarda  cioe' la contribuzione ordinaria, include
espressamente le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano tra i destinatari dell'obbligo di contribuzione
secondo  le  modalita'  in  esso  previste.  Inoltre, proprio perche'
applicabile  alle province autonome, il medesimo decreto autorizza il
Ministero  del  tesoro  a  trattenere  gli  importi ritenuti dovuti a
titolo  di  contribuzione in favore dell'ARAN sulle somme spettanti a
qualunque  titolo  alle province stesse, le quali, a differenza delle
regioni  a statuto ordinario, non ricevono apporti a carico del Fondo
sanitario nazionale.
    Del  resto, il fatto che, successivamente alla proposizione degli
attuali  ricorsi  per  conflitto, il Ministro della funzione pubblica
abbia  richiesto, ed ottenuto, l'intesa della Conferenza unificata su
un  decreto  ministeriale  volto  a  modificare quello impugnato, per
stabilire  che  le disposizioni in questo contenute si applicano alle
regioni  a statuto speciale e alle province autonome solo nel caso in
cui  si  avvalgano, per la contrattazione collettiva, dell'assistenza
dell'ARAN,  rende  evidente  la impossibilita' di una interpretazione
del  decreto  impugnato  che  salvaguardi la speciale autonomia delle
ricorrenti.
    4. - A  seguito  dell'accoglimento del motivo di ricorso, fondato
sulla  illegittimita' dell'onere di contribuzione imposto dal decreto
ministeriale  impugnato,  resta  assorbita l'ulteriore censura con la
quale di quell'onere si contestano le modalita' di adempimento.