Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    dichiara che non spetta allo Stato imporre alle province autonome
di Trento e di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore
dell'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  (ARAN),a  titolo  di  partecipazione  alle  spese di
gestione relative alla contrattazione collettiva per il personale del
comparto  sanita'  e conseguentemente annulla il decreto del Ministro
della   funzione   pubblica   in  data  18 ottobre  1999  concernente
"Modalita'  di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il
comparto  Sanita',  ai  sensi  dell'art. 50,  comma  8,  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29", nella parte in cui si riferisce
alle province autonome di Trento e diBolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
01C0806