Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato imporre alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),a titolo di partecipazione alle spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il personale del comparto sanita' e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999 concernente "Modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e diBolzano. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001. Il cancelliere: Fruscella 01C0806