P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 Codice procedura penale e dell'art. 210, quarto comma, Codice di procedura penale limitatamente alla previsione circa la facolta' di non rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri; Ritenuta la detta questione rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione, Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle Camere e del Parlamento della Repubblica. Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Siracusa, addi' 30 maggio 2000 Firma illeggibile 01C0824