P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 23 e seguenti legge 11
marzo 1953 n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 513 Codice procedura penale e
dell'art. 210, quarto comma, Codice di procedura penale limitatamente
alla  previsione  circa  la  facolta'  di  non  rispondere  su  fatti
concernenti la responsabilita' di altri;
    Ritenuta  la  detta  questione  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  per  violazione  degli  artt.  3,  25,  111  e  112  della
Costituzione,
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale;  manda  alla  cancelleria  per la notificazione della
presente  ordinanza  al Presidente del Consiglio dei ministri nonche'
per  la  comunicazione  ai  Presidenti  delle Camere e del Parlamento
della Repubblica.
    Sospende  il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale
di legittimita' costituzionale.
        Siracusa, addi' 30 maggio 2000
                          Firma illeggibile
01C0824