P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 29 marzo 2001. Il giudice: Vincenzi 01C0825