P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura della cancelleria sia notificata la presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 29 marzo 2001.
                        Il giudice: Vincenzi
01C0825