P. Q. M. Visti gli artt. 23 e 24 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1; Rigetta per manifesta infondatezza la questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli attori nei confronti del decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 e del decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31 con riferimento agli artt. 3, 23, e 53 della Costituzione per manifesta infondatezza; Rigetta per manifesta infondatezza la questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli attori nei confronti dell'art. 41, comma 8, legge regionale del Lazio 2 maggio 1995 n. 17 con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; Accertata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli attori nei confronti dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 marzo 1995 n. 9 e dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 marzo 1995 n. 10 con riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione per violazione dei limiti derivanti dall'art. 4 comma 5 della legge 14 giugno 1990 n. 158 nella parte in cui le disposizioni di legge predette prevedono l'aumento degli importi delle tasse e delle sovrattasse sulle concessioni regionali previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni previste dalla legge statale e regionale in misura superiore al 20% dell'importo in vigore al 31 dicembre 1994, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della giunta regionale del Lazio; Dispone che l'ordinanza sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Lazio; Roma, addi' 12 aprile 2001 Il giudice: Bochicchio 01c0831