P. Q. M.
    Visti  gli artt. 23 e 24 della legge costituzionale 11 marzo 1953
n. 1;
    Rigetta  per  manifesta infondatezza la questione di legittimita'
costituzionale  sollevata  dagli  attori  nei  confronti  del decreto
legislativo  22  giugno  1991  n. 230  e  del  decreto legislativo 23
gennaio  1992  n. 31  con  riferimento  agli  artt. 3, 23, e 53 della
Costituzione per manifesta infondatezza;
    Rigetta  per  manifesta infondatezza la questione di legittimita'
costituzionale  sollevata  dagli  attori  nei confronti dell'art. 41,
comma   8,  legge  regionale  del  Lazio  2  maggio  1995  n. 17  con
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
    Accertata  la  non  manifesta  infondatezza  e la rilevanza della
questione  di  legittimita' costituzionale sollevata dagli attori nei
confronti  dell'art. 1  della legge regionale del Lazio 20 marzo 1995
n. 9  e  dell'art. 1  della  legge  regionale del Lazio 20 marzo 1995
n. 10  con  riferimento  agli  artt. 117 e 119 della Costituzione per
violazione  dei  limiti  derivanti dall'art. 4 comma 5 della legge 14
giugno  1990  n. 158  nella  parte  in  cui  le disposizioni di legge
predette  prevedono  l'aumento  degli  importi  delle  tasse  e delle
sovrattasse   sulle  concessioni  regionali  previsti  nella  tariffa
allegata  alla  legge  regionale  2  maggio  1980  n. 30 e successive
modificazioni   ed   integrazioni  previste  dalla  legge  statale  e
regionale  in  misura  superiore  al 20% dell'importo in vigore al 31
dicembre 1994, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  giunta
regionale del Lazio;
    Dispone   che   l'ordinanza  sia  comunicata  al  presidente  del
consiglio regionale del Lazio;
        Roma, addi' 12 aprile 2001
                       Il giudice: Bochicchio
01c0831