P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 34   comma  2  c.p.p.,  per
violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, nella
parte  in  cui tale norma non prevede, tra i casi di incompatibilita'
del  giudice determinata da atti compiuti nel corso del procedimento,
anche  quella  del  giudice del dibattimento, che abbia rigettato (ai
sensi   dell'art. 438  comma  5  c.p.p.)  la  richiesta  di  giudizio
abbreviato  subordinata ad una integrazione probatoria, a partecipare
al giudizio;
    Ordina  conseguentemente  la  sospensione  del giudizio in corso,
disponendo   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata alle parti
(compreso  il  p.m.),  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e
comunica al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del
Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.
    Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
        Biella, addi' 11 ottobre 2000
                          Il giudice: Crupi
01C0833