P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione italiana, nella parte in cui tale norma non prevede, tra i casi di incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel corso del procedimento, anche quella del giudice del dibattimento, che abbia rigettato (ai sensi dell'art. 438 comma 5 c.p.p.) la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, a partecipare al giudizio; Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti (compreso il p.m.), al Presidente del Consiglio dei ministri e comunica al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito. Biella, addi' 11 ottobre 2000 Il giudice: Crupi 01C0833