P. Q. M. a) Ordina la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, sua sede in Lussemburgo ed alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per gli incombenti; b) Sospende il procedimento di riesame sopra indicato; c) Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza alla parti ricorrenti, al p.m. in sede, al p.m. presso il tribunale di Fermo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2001. Ascoli Piceno, addi' 30 marzo 2001 Il Presidente estensore: De Angelis 01C0834