P. Q. M.
    a)  Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte di Giustizia
delle  Comunita'  Europee,  sua  sede  in  Lussemburgo  ed alla Corte
costituzionale, mandando alla cancelleria per gli incombenti;
    b) Sospende il procedimento di riesame sopra indicato;
    c) Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente
ordinanza  alla  parti ricorrenti, al p.m. in sede, al p.m. presso il
tribunale di Fermo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
ne  sia  data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2001.
        Ascoli Piceno, addi' 30 marzo 2001
                 Il Presidente estensore: De Angelis
01C0834