P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione e gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87 del 1953; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 11, d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il diritto alla restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis codice civile; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento n. 1350/2000 alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Sospende il processo fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Cosi' deciso in camera di consiglio il 19 aprile 2001. Il Presidente: Gubitosi Il giudice estensore: Marotta 01C0881