P. Q. M.
    Visti  l'art. 134  della  Costituzione  e gli artt. 23 e seguenti
della legge n. 87 del 1953;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 11, d.lgs. 30 marzo
1990 n. 76 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione nella
parte  in  cui  non  prevede  che  il  diritto  alla restituzione dei
contributi  e'  preferito  ad  ogni  altro  titolo  di  prelazione da
qualsiasi  causa  derivante, ad eccezione del privilegio per le spese
di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis codice civile;
    Dispone  la trasmissione degli atti del procedimento n. 1350/2000
alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
    Sospende  il  processo fino all'esito del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
    Cosi' deciso in camera di consiglio il 19 aprile 2001.
                       Il Presidente: Gubitosi
Il giudice estensore: Marotta
01C0881