P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenutane  la  rilevanza  nel  presente  processo,  dichiara non
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  4-ter  commi 1 e 2 della legge n. 144/2000
nella  parte  in  cui  concede  la facolta' di richiedere il giudizio
abbreviato, alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore
della legge e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale,
limitatamente  agli  imputati in processi penali per reati puniti con
la  pena  dell'ergastolo,  per  violazione  degli  artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso  nei  confronti  degli imputati
indicati   nella   epigrafe   della   presente   ordinanza  e  ordina
trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.
    Manda  alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi
alla  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Rossano, addi' 26 gennaio 2001
                     Il Presidente: Pasquariello
01C0883