P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenutane la rilevanza nel presente processo, dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e 2 della legge n. 144/2000 nella parte in cui concede la facolta' di richiedere il giudizio abbreviato, alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge e prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale, limitatamente agli imputati in processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati indicati nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rossano, addi' 26 gennaio 2001 Il Presidente: Pasquariello 01C0883