ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con tre ordinanze emesse il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, rispettivamente iscritte ai numeri 5, 6 e 7 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a speciale, dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che in tre distinti giudizi aventi ad oggetto la spettanza, o meno, del rimborso dell'imposta di registro versata dall'acquirente di un immobile che aveva domandato di fruire dei benefici previsti dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per l'acquisto della prima casa, benefici negati dall'Amministrazione finanziaria per aver egli gia' goduto di analoghi benefici previsti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanze tutte del 25 marzo 2000, ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanzapubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui prevede che le disposizioni del precedente comma nono - che riconoscono il diritto all'agevolazione fiscale, in tema di imposta di registro, per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art. 2 del cit. d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, anche qualora l'acquirente abbia gia' usufruito di quelle analoghe, disposte, con riferimento a tempi diversi, dall'art. 1 della citata legge 22 aprile 1982, n. 168 - non diano luogo ad alcun rimborso, pur applicandosi ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa (1 gennaio 1999); che, secondo la Commissione tributaria rimettente, sarebbe vulnerato il principio di uguaglianza per ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni similari ed anzi vi sarebbe un trattamento deteriore proprio per quei contribuenti che abbiano anticipatamente adempiuto una pretesa tributaria pur riconosciuta dallo stesso legislatore insussistente; che, non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che i giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione di costituzionalita'; che, con sentenza n. 416 del 2000, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo a rimborso"; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile (come gia' ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 575 del 2000), essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si riferiscono le censure della Commissione rimettente. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.