ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7, comma 10,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la  stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con tre ordinanze emesse
il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna,
rispettivamente  iscritte  ai  numeri 5, 6 e 7 del registro ordinanze
2001  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a
speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  in  tre  distinti  giudizi  aventi  ad  oggetto la
spettanza,  o  meno,  del  rimborso  dell'imposta di registro versata
dall'acquirente  di  un  immobile  che  aveva domandato di fruire dei
benefici  previsti  dal  decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure
finanziarie  in  favore  delle  aree  ad  alta  tensione  abitativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per
l'acquisto  della  prima  casa,  benefici negati dall'Amministrazione
finanziaria  per  aver egli gia' goduto di analoghi benefici previsti
dalla  legge  22 aprile  1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo
dell'edilizia  abitativa),  la  Commissione tributaria provinciale di
Bologna,  con  ordinanze  tutte  del  25 marzo  2000, ha ritenuto non
manifestamente    infondata,    in   riferimento   all'art. 3   della
Costituzione,    la    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 7,  comma  10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanzapubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte
in  cui  prevede  che le disposizioni del precedente comma nono - che
riconoscono  il  diritto all'agevolazione fiscale, in tema di imposta
di  registro,  per  l'acquisto della prima casa, prevista dall'art. 2
del  cit. d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5 aprile 1985, n. 118, anche qualora l'acquirente abbia
gia'  usufruito di quelle analoghe, disposte, con riferimento a tempi
diversi,  dall'art. 1 della citata legge 22 aprile 1982, n. 168 - non
diano luogo ad alcun rimborso, pur applicandosi ai rapporti tributari
non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa
(1 gennaio 1999);
        che,  secondo  la  Commissione tributaria rimettente, sarebbe
vulnerato  il  principio di uguaglianza per ingiustificata disparita'
di   trattamento  di  situazioni  similari  ed  anzi  vi  sarebbe  un
trattamento  deteriore  proprio  per  quei  contribuenti  che abbiano
anticipatamente  adempiuto  una  pretesa  tributaria pur riconosciuta
dallo stesso legislatore insussistente;
        che,  non  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri.
    Considerato  che  i  giudizi  possono  essere  riuniti, avendo ad
oggetto la medesima questione di costituzionalita';
        che,  con  sentenza  n. 416  del  2000,  questa Corte ha gia'
dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo a rimborso";
        che,  pertanto,  la questione e' manifestamente inammissibile
(come  gia'  ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 575 del 2000),
essendo  venuto  meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si
riferiscono le censure della Commissione rimettente.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.