ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
9 dicembre  1998,  n. 431  (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo), promossi con ordinanze
emesse  il  13 gennaio 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento
civile  vertente  tra  Mohammed  Bouf Tah e Banchi Carlo, iscritta al
n. 471  del  registro  ordinanze  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2000,
e il 6 giugno 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento
civile  vertente  tra Correale Antonio e Sellitto Sabato, iscritta al
n. 702  del  registro  ordinanze  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  l'atto di costituzione di Banchi Carlo nonche' gli atti di
intervento  della  Confederazione  italiana  della proprieta' di Roma
Confedilizia e del Presidente del Consiglio dei ministri.
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  10 luglio  2001  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  Morbidelli e Nino Scripelliti per
Banchi Carlo.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ordinanza  emessa il 13 gennaio 2000, il tribunale di
Firenze  ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
    La  norma  denunciata  pone  quale  "condizione  per  la messa in
esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  locato",
adibito  ad  uso  abitativo,  "la  dimostrazione  che il contratto di
locazione  e' stato registrato, che l'immobile e' stato denunciato ai
fini   dell'applicazione  dell'I.C.I.  e  che  il  reddito  derivante
dall'immobile  medesimo e' stato dichiarato ai fini dell'applicazione
delle  imposte  sui  redditi" ed ai fini della predetta dimostrazione
dispone  che  nel  precetto  debbano  essere indicati "gli estremi di
registrazione  del  contratto  di  locazione, gli estremi dell'ultima
denuncia dell'unita' immobiliare alla quale il contratto si riferisce
ai   fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.,  gli  estremi  dell'ultima
dichiarazione  dei  redditi  nella  quale  il  reddito  derivante dal
contratto  e'  stato dichiarato nonche' gli estremi delle ricevute di
versamento  dell'I.C.I.  relative  all'anno  precedente  a  quello di
competenza".
    Il  rimettente,  quanto alla rilevanza della questione, espone di
essere  chiamato  a  decidere  -  in  una  procedura  per rilascio di
immobile  adibito  ad  uso  abitativo promossa in base a convalida di
sfratto  per  morosita' - su un'opposizione ex art. 615 del codice di
procedura   civile   fondata  sulla  mancanza,  nel  precetto,  delle
indicazioni  richieste  dal  menzionato art. 7 della legge n. 431 del
1998.  Motiva  specificamente  in  ordine all'applicabilita' di detta
norma  anche ai rapporti di locazione costituiti, come quello dedotto
in giudizio, prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998
[applicabilita'  del  resto  confermata  dalla  norma interpretativa,
entrata in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione, di cui
all'art. 1,  comma  3, del d.l. 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni
urgenti   in   materia  di  locazioni  per  fronteggiare  il  disagio
abitativo),  convertito con modificazioni nella legge 20 aprile 2000,
n. 97  (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 febbraio
2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per
fronteggiare  il  disagio  abitativo)]  ed in punto di fatto dichiara
accertata  l'effettiva  mancanza,  nel  precetto,  delle  indicazioni
richieste  dalla  norma,  cosicche' l'opposizione dovrebbe essere - a
suo avviso - senz'altro accolta.
    Ritiene  peraltro  lo  stesso rimettente che la norma, ponendo un
limite  al  diritto  di  agire  esecutivamente,  non  determinato  da
finalita' di contemperamento delle esigenze del locatore esecutante e
del  conduttore  esecutato,  si  ponga in contrasto con il diritto di
agire   in   giudizio   tutelato  dall'art. 24,  primo  comma,  della
Costituzione,  sicuramente riferibile anche alla fase dell'esecuzione
forzata.
    Ed  invero la norma denunciata sarebbe - secondo il giudice a quo
-  esclusivamente ispirata ad esercitare un controllo sulla posizione
fiscale  del  locatore,  relativamente all'immobile del quale intende
riottenere  la  disponibilita'; ma proprio il fatto di subordinare la
possibilita'  di  mettere in esecuzione un provvedimento di rilascio,
peraltro  immediatamente  eseguibile,  ad  adempimenti  che attengono
unicamente  al  rapporto  locatore-erario integrerebbe una violazione
dell'art. 24 Cost.
    1.1.  -  Si  e'  costituito  in  giudizio  Carlo Banchi, locatore
esecutante,   concludendo   per  l'accoglimento  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    1.2.  -  Con  il  medesimo  atto  e'  intervenuta  nel  giudizio,
assumendo  identiche  conclusioni,  la  Confederazione italiana della
proprieta' di Roma Confedilizia, non costituita nel giudizio a quo.
    1.3.  -  In  una  memoria  illustrativa depositata nell'imminenza
dell'udienza  pubblica  le  predette  parti  private precisano che la
questione  sollevata  dal  tribunale  di  Firenze  riguarda  il piano
sostanziale  della  norma  impugnata,  e  cioe'  quello relativo agli
adempimenti  tributari  assunti  quale  condizione  sospensiva  della
efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, e non gia' il piano
probatorio   formale,   rappresentato  dalla  dimostrazione  di  tali
adempimenti.
    Ed  osservano,  quindi,  che,  sotto  un  profilo  specificamente
tributario,  la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 431
del  1998,  come interpretata autenticamente dal d.l. n. 32 del 2000,
costituisce  una  forma di aggravamento delle sanzioni previste dalla
disciplina dei singoli tributi, in contrasto con i principi stabiliti
dalla  legge  27 luglio  2000,  n. 212  (Disposizioni  in  materia di
statuto   dei   diritti   del   contribuente)  circa  il  divieto  di
retroattivita'  delle  norme  tributarie  (art. 3)  ed  il divieto di
utilizzazione  di  decreti-legge per l'istituzione di nuovi tributi e
la estensione a nuovi soggetti di quelli gia' esistenti (art. 4).
    Per  quanto  concerne, in particolare, l'imposta di registro, che
grava  in  solido  su  entrambe  le  parti  del  contratto,  la norma
impugnata  sarebbe  oltretutto  lesiva  del principio di eguaglianza,
prevedendo  la  sanzione aggiuntiva dell'improcedibilita' dell'azione
esecutiva  a  carico  del  solo  locatore  e  lasciando,  invece,  il
conduttore  libero  di  esercitare  tutti  i  diritti  derivanti  dal
contratto.  Disparita'  di  trattamento  questa  che  potrebbe essere
eliminata  sempre  ad  avviso  delle parti private mediante la pura e
semplice declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma.
    Sotto  il diverso profilo riguardante la limitazione della tutela
giurisdizionale,  le  stesse  parti  evidenziano  poi che, secondo la
giurisprudenza  di  questa Corte, in tanto gli oneri fiscali gravanti
sul  processo  o  sui rapporti oggetto del processo possono ritenersi
legittimi,   in  quanto  sussista  un  ragionevole  collegamento  tra
processo  e  onere  tributario e sia comunque rispettato il principio
della  inarrestabilita'  della  tutela giurisdizionale per effetto di
oneri tributari.
    Nel caso di specie siffatto ragionevole collegamento tra processo
ed  onere  tributario potrebbe forse ravvisarsi quanto all'imposta di
registro   sul   contratto   di  locazione,  ma  non  certo  riguardo
all'imposta  comunale sugli immobili (ICI) ed all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  (IRPEF), imposte il cui oggetto non ha alcun
riferimento con il diritto azionato dal locatore.
    La  norma  impugnata,  condizionando  l'esercizio  di  un diritto
fondamentale  all'avvenuto adempimento di obbligazioni tributarie, si
rivelerebbe   dunque   espressione   di   un   principio   del  tutto
irragionevole,  denunciando  la  sua  vera  finalita',  rappresentata
dall'intento  di  creare  un  ulteriore  ostacolo  ai procedimenti di
sfratto.
    1.4.  -  E'  altresi' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   per  la  declaratoria  di  infondatezza  della
questione.
    Rileva  la parte pubblica che il diritto di agire in giudizio ben
puo' essere sottoposto a condizioni e limiti, purche' tali limiti non
siano  tali  da  vanificare  del tutto il diritto che si vorrebbe far
valere.   La   norma   denunciata,   subordinando   l'esecuzione  dei
provvedimenti  di rilascio alla dimostrazione della regolarita' degli
adempimenti  fiscali  relativi  all'immobile, porrebbe una condizione
ragionevole  all'esercizio del diritto, in considerazione dei profili
di  interesse  pubblico  perseguiti,  e  dunque  non  si  porrebbe in
contrasto con l'art. 24 Cost.
    2.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  di opposizione a precetto il
tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 6 giugno 2000,
ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale del medesimo
art. 7  della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost.
    Afferma  il  rimettente  che  il  giudizio  non  potrebbe  essere
definito  senza  l'applicazione  della  norma  denunciata  e  che  la
questione appare, prima facie non manifestamente infondata in ragione
della  "limitazione  o  condizionamento  che  subirebbe la tutela del
diritto soggettivo".
    2.1.  -  E'  intervenuto anche in tale giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,  mediante  atto  di  contenuto  analogo  al
precedente.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il tribunale di Firenze ed il tribunale di Nocera Inferiore
dubitano,  con  riferimento l'uno al solo art. 24, primo comma, della
Costituzione,  l'altro  agli  artt. 3  e 24 Cost., della legittimita'
costituzionale   dell'art. 7  della  legge  9 dicembre  1998,  n. 431
(Disciplina  delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso  abitativo), che pone quale condizione per la messa in esecuzione
del  provvedimento  di  rilascio dell'immobile locato, adibito ad uso
abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarita'
della  propria  posizione fiscale quanto al pagamento dell'imposta di
registro   sul   contratto   di   locazione,   dell'I.C.I.   gravante
sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa ai canoni.
    I  due  giudizi,  avendo  sostanzialmente  ad oggetto la medesima
questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.
    2.  -  Va anzitutto dichiarata l'inammissibilita' dell'intervento
spiegato,  nel  giudizio  promosso  dal  tribunale  di Firenze, dalla
Confederazione italiana della proprieta' di Roma Confedilizia. L'ente
intervenuto, che non riveste la qualita' di parte nel giudizio a quo,
vanta,  infatti,  un  interesse  di  mero  fatto alla decisione della
questione  di costituzionalita', mentre, secondo la giurisprudenza di
questa  Corte,  che va qui ribadita, l'intervento deve basarsi su una
situazione  individualizzata,  riconoscibile  solo quando l'esito del
giudizio  di costituzionalita' sia destinato ad incidere direttamente
su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (cfr., fra
le ultime, ordinanze n. 456 del 2000 e n. 129 del 1998).
    3.  - La questione sollevata dal tribunale di Nocera Inferiore e'
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
    Il  rimettente,  infatti,  pur  affermando  che  il  giudizio  di
opposizione  a  precetto,  pendente  dinanzi  a  lui, non puo' essere
definito  senza  l'applicazione  della  norma  denunciata, nulla dice
circa  i motivi sui quali l'opposizione a precetto si fonda e nemmeno
chiarisce  se il precetto riguardi il rilascio di un immobile adibito
ad  uso  abitativo,  venendo  in  tal modo a precludere la necessaria
verifica  riguardo  all'avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso
giudice, della rilevanza della questione.
    4. - Passando all'esame del profilo di merito, deve affermarsi la
fondatezza della questione sollevata dal tribunale di Firenze.
    5.   -   Il   problema  della  compatibilita'  tra  il  principio
costituzionale  che  garantisce  a  tutti  la tutela giurisdizionale,
anche  nella  fase  esecutiva,  dei  propri  diritti  e  le norme che
impongono determinati oneri a chi quella tutela richieda non e' nuovo
nella  giurisprudenza di questa Corte ed e' stato risolto, pur se con
qualche  incertezza,  nel senso di distinguere fra oneri imposti allo
scopo  di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla
sua  funzione  ed  alle  sue  esigenze  ed oneri tendenti, invece, al
soddisfacimento  di  interessi  del  tutto  estranei  alle  finalita'
processuali.
    Mentre  i primi, si e' detto, sono consentiti in quanto strumento
di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i
secondi   si   traducono   in   una  preclusione  o  in  un  ostacolo
all'esperimento  della  tutela giurisdizionale e comportano, percio',
la  violazione  dell'art. 24  della Costituzione (sentenza n. 113 del
1963).  Quel  che  si  tratta  allora  di  stabilire,  ai  fini della
soluzione del presente dubbio di costituzionalita', e' l'appartenenza
dell'onere   imposto   al   locatore,   a  pena  di  improcedibilita'
dell'azione   esecutiva,   all'una   o   all'altra   delle  categorie
precedentemente  individuate.  Ed  e'  indubbio che l'onere suddetto,
avendo  ad  oggetto  la  dimostrazione  da parte del locatore di aver
assolto taluni obblighi fiscali (e precisamente: la registrazione del
contratto  di  locazione  dell'immobile,  la  denuncia  dell'immobile
locato  ai  fini  dell'applicazione dell'I.C.I. ed il pagamento della
relativa  imposta  nell'anno precedente, la dichiarazione del reddito
dell'immobile  locato  ai fini dell'imposta sui redditi), sia imposto
esclusivamente a fini di controllo fiscale e risulti, pertanto, privo
di  qualsivoglia  connessione  con  il  processo  esecutivo e con gli
interessi che lo stesso e' diretto a realizzare.
    Sotto  tale  aspetto,  occorre,  infatti,  rilevare  che,  mentre
l'I.C.I.  e'  una  imposta  di  carattere  reale posta a carico di un
soggetto  il  proprietario  o  il  titolare di altro diritto reale di
godimento non sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale
agisce  a  tutela  di un diritto di natura obbligatoria derivante dal
contratto  di  locazione,  l'imposta  sui  redditi si riferisce ad un
diritto  quello  relativo  alla  percezione  dei  canoni  che, seppur
derivante  dal  medesimo  contratto  di  locazione,  e'  tuttavia ben
distinto dal diritto alla restituzione dell'immobile locato, azionato
nella esecuzione per rilascio, ed infine, la stessa registrazione del
contratto  di  locazione  rappresenta  un  adempimento  di  carattere
fiscale  del  tutto  estraneo  alle esigenze di un processo diretto a
porre in esecuzione un titolo giudiziale.
    6.  -  E' del resto significativo che la norma impugnata si ponga
in  singolare  dissonanza  con  la  tendenza,  presente  in  tutta la
legislazione  vigente,  diretta  ad  eliminare, come recita l'art. 7,
numero  7,  della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al
Governo   della   Repubblica   per   la  riforma  tributaria),  "ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la  tutela  dei  propri  diritti  ed interessi legittimi". Possono in
proposito   richiamarsi  come  espressive  di  tale  tendenza  -  dai
commentatori  ritenuta ispirata al principio di cui all'art. 24 della
Costituzione - le disposizioni relative tanto alla normativa di bollo
che a quella di registro che hanno abrogato tutte le precedenti norme
preclusive   alla   produzione   in  giudizio  di  atti  e  documenti
fiscalmente irregolari.
    E, nello stesso indirizzo, si inserisce la disciplina dettata dal
vigente  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni  e donazioni la' dove non estende a giudici ed arbitri il
divieto di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte,
in difetto di prova dell'avvenuta dichiarazione della successione, ma
pone  soltanto  l'obbligo  di  comunicare  all'ufficio  del  registro
competente  le  notizie, relative a trasferimenti per causa di morte,
apprese in base agli atti del processo.
    7. - Conclusivamente, va affermato che l'impedimento di carattere
fiscale  alla  tutela  giurisdizionale  dei diritti, introdotto dalla
norma  denunciata,  si  pone in contrasto con l'art. 24, primo comma,
della  Costituzione  e  comporta  la  declaratoria  di illegittimita'
costituzionale della norma stessa.