P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale nei sensi di cui in motivazione dell'art. 410, comma 3, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 97, 101, 111, 112 della Costituzione. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del giudizio in corso. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che di notificarla alle parti private e comunicarla al P.M. Quindi, la cancelleria inviera' gli atti alla Corte costituzionale. Venezia, addi' 18 settembre 2001 Il Presidente aggiunto: Gallo 01C1153