P. Q. M.
    Vista  la  legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio questione
di  legittimita'  costituzionale  nei  sensi  di  cui  in motivazione
dell'art. 410, comma 3, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 97, 101,
111, 112 della Costituzione.
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con
sospensione del giudizio in corso.
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
Presidente  del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti
delle  due Camere del Parlamento, oltre che di notificarla alle parti
private e comunicarla al P.M.
    Quindi,   la   cancelleria   inviera'   gli   atti   alla   Corte
costituzionale.
        Venezia, addi' 18 settembre 2001
                    Il Presidente aggiunto: Gallo
01C1153