ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), promosso, con ordinanza emessa il 21 novembre 2000, dal Tribunale di Rieti, nel procedimento civile vertente tra D'Artibale Santino e il comune di Castel di Tora, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento della Regione Lazio; Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 21 novembre 2000, ha sollevato, in relazione all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), "laddove, nel caso di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione, corrispondendo anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p."; che il rimettente, nel rilevare che la disposizione denunciata "ammette la possibilita' di oblare corrispondendo solo una somma pari al terzo del massimo e non anche al doppio del minimo", come previsto, invece, dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ritiene vulnerato l'art. 117 della Costituzione, che impone "alla legislazione regionale di attenersi ai principi dettati dalla legge statale", in quanto il predetto art. 16 della legge n. 689 del 1981 "costituisce una norma di principio inserita dalla legislazione statale nella materia della depenalizzazione"; che, ad avviso del giudice a quo non puo' trovare applicazione, nel caso in esame, l'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) - che ha modificato l'art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981 - in quanto la fattispecie dedotta in giudizio e' anteriore all'entrata in vigore della menzionata disposizione; che e' intervenuta la Regione Lazio concludendo per l'inammissibilita' e, comunque, per l'infondatezza della questione; che, nell'imminenza della Camera di consiglio, la Regione intervenuta ha depositato una memoria con la quale, nel ribadire le conclusioni gia' formulate, osserva che la disposizione censurata non si pone, attualmente, in contrasto con l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 213 del 1998. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' stata promulgata ed e' entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"; che, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge costituzionale ha sostituito l'art. 117 della Costituzione, invocato come parametro nel giudizio di costituzionalita' della norma denunciata; che, pertanto, e' necessario restituire gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione.