ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
della  Regione  Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni
amministrative  di  competenza  regionale),  promosso,  con ordinanza
emessa  il 21 novembre 2000, dal Tribunale di Rieti, nel procedimento
civile vertente tra D'Artibale Santino e il comune di Castel di Tora,
iscritta  al  n. 174  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 11,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 21 novembre
2000,  ha  sollevato,  in  relazione all'art. 117 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  della legge
della  Regione  Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni
amministrative  di  competenza  regionale),  "laddove,  nel  caso  di
violazione  amministrativa  sanzionata nel solo massimo edittale, non
consente  all'interessato  di  accedere all'oblazione, corrispondendo
anche  il  doppio  del  minimo  edittale ricavato, secondo il diritto
vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.";
        che   il   rimettente,   nel  rilevare  che  la  disposizione
denunciata "ammette la possibilita' di oblare corrispondendo solo una
somma  pari  al  terzo del massimo e non anche al doppio del minimo",
come  previsto,  invece,  dall'art. 16  della legge 24 novembre 1981,
n. 689  (Modifiche  al  sistema penale), ritiene vulnerato l'art. 117
della  Costituzione,  che  impone  "alla  legislazione  regionale  di
attenersi  ai  principi  dettati  dalla  legge statale", in quanto il
predetto  art. 16  della legge n. 689 del 1981 "costituisce una norma
di  principio inserita dalla legislazione statale nella materia della
depenalizzazione";
        che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo  non  puo'  trovare
applicazione,  nel  caso  in esame, l'art. 52 del decreto legislativo
24 giugno  1998,  n. 213  (Disposizioni  per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433) - che ha modificato l'art. 16, primo comma,
della  legge  n. 689  del  1981 - in quanto la fattispecie dedotta in
giudizio   e'   anteriore  all'entrata  in  vigore  della  menzionata
disposizione;
        che   e'   intervenuta   la  Regione  Lazio  concludendo  per
l'inammissibilita' e, comunque, per l'infondatezza della questione;
        che,  nell'imminenza  della  Camera  di consiglio, la Regione
intervenuta  ha  depositato una memoria con la quale, nel ribadire le
conclusioni gia' formulate, osserva che la disposizione censurata non
si  pone,  attualmente, in contrasto con l'art. 16 della legge n. 689
del 1981, come modificato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 213
del 1998.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
stata  promulgata  ed  e'  entrata  in vigore la legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3,  recante  "Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione";
        che,   in   particolare,   l'art. 3   della   suddetta  legge
costituzionale  ha sostituito l'art. 117 della Costituzione, invocato
come   parametro   nel  giudizio  di  costituzionalita'  della  norma
denunciata;
        che,  pertanto,  e' necessario restituire gli atti al giudice
rimettente per un nuovo esame della questione.