IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza, sul ricorso n. 16077/2000
Reg.  Gen.,  proposto  da  Quirino  Raffaele,  rappresentato e difeso
dall'avv. Gherardo  Marone  ed  elettivamente  domiciliato  presso il
medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  in  persona  del Ministro in carica, e l'Universita'
degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore in carica,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e per
legge  domiciliati  presso  la  medesima  in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;  per  l'annullamento  del provvedimento ministeriale 19 luglio
2000  n. 1972,  con cui e' stata respinta la domanda di inquadramento
quale professore associato avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art.
8 della legge n. 370 del 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
    Visti gli atti tutti del1a causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  7  marzo  2001  data  per  letta la
relazione  del  consigliere  Angelica  Dell'Utri  e uditi i difensori
delle parti indicati nel relativo verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                              F a t t o
    Con  ricorso  notificato  il  12 settembre 2000 il dott. Raffaele
Quirino,  medico  interno  universitario  con  compiti  assistenziali
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico  II" dal 1
settembre  1973  quale vincitore di concorso, a suo tempo richiedente
in  base  alla  sentenza n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di
essere  ammesso  a  partecipare  alla  seconda tornata dei giudizi di
idoneita'  a  professore  associato,  ha  esposto  di  aver impugnato
davanti  al  tribunale  amministrativo regionale il diniego opposto a
tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver superato il
relativo giudizio; tuttavia, accolto il gravame, la relativa sentenza
e'  stata  riformata in appello. Intervenuta la legge 19 ottobre 1999
n. 370,  che  all'art. 8,  comma  7, pone una norma di sanatoria, per
coloro  che  abbiano  superato  i  giudizi  di idoneita' a seguito di
ordinanze   di   sospensione   dell'efficacia   di   atti  preclusivi
all'ammissione,  ma  solo  nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha
avanzato  domanda  di  inquadramento  quale professore associato che,
pero',  e'  stata  respinta  con  l'impugnato provvedimento 19 luglio
2000, n. 1972 del M.U.R.S.T.
    A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:
        1.  -  Incompetenza.  Violazione  dell'art. 6  della  legge 9
maggio 1998 n. 168.
    Stante   la   piena   autonomia  didattica  e  scientifica  delle
universita',  i  provvedimenti in tema di inquadramento devono essere
da queste adottate e non dal Ministro.
        2.    -    Violazione    del    principio    di   eguaglianza
costituzionalmente garantita. Manifesta ingiustizia.
    Con  l'indicata  sentenza  n. 89 del 1986 la Corte costituzionale
aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma
3,  della  legge  21  febbraio  1980  n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del
d.P.R,  11 luglio 1980 n. 382 per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte  in  cui tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita'
per  professore  associato non contemplano gli aiuti e gli assistenti
dei  policlinici  universitari,  cioe'  i medici interni, assunti per
concorso  e  che abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e
scientifica  al  pari dei tecnici laureati; pertanto non si comprende
perche'  a  tale  categoria  di  personale  non  sia  applicabile  la
sanatoria.  Ove la norma sopravvenuta non lo consenta, la stessa deve
ritenersi  incostituzionale  in  base  al  ricordato precedente della
Corte  costituzionale, giacche' priva di qualsiasi razionalita' circa
la diversita' di trattamento fra M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi
i medesimi requisiti.
    Le  amministrazioni  intimate  si sono costituite in giudizio, ma
non hanno prodotto scritti difensivi.
    All'odierna   udienza   pubblica  la  causa  e'  stata  posta  in
decisione, previa trattazione orale.

                            D i r i t t o

    La  legge 19 ottobre 1999 n. 370 (recante disposizioni in materia
di  universita'  e  di  ricerca scientifica e tecnologica) stabilisce
all'art. 8, comma 7, che "e' legittimamente conseguita l'idoneita' di
cui  agli  articoli  50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di
cui  all'art.  1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio
1999,  n. 4,  anche  se  non  in  servizio  al 1 agosto 1980 i quali,
ammessi  con  riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di
sospensione  dell'efficacia  di  atti preclusivi alla partecipazione,
emessi  dai  competenti organi della giurisdizione amministrativa, li
abbiano superati".
    I  citati articoli 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono,
in prima applicazione dello stesso decreto, l'inquadramento a domanda
nel  ruolo degli associati, previo giudizio di idoneita' da svolgersi
in  tre  tornate,  di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50
contempla  al  n. 3,  tra  gli  altri,  "i  tecnici laureati (...) in
servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
inquadrati  nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80
abbiano  svolto  tre  anni  di  attivita'  didattica  e  scientifica,
quest'ultima  comprovata  da pubblicazioni edite, documentate da atti
della  facolta'  risalenti  al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime" ed attestate dal preside.
    L'art. 9  della  legge  9 dicembre 1985 n. 705 chiarisce poi, per
quanto  qui  rileva, che detto art. 50 "va interpretato nel senso che
l'indicazione  di  coloro  che  possono  essere inquadrati a domanda,
previo  giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati, e'
tassativa  e  non  consente  assimilazione  o  equiparazione di altre
categorie".
    Infine,  il  richiamato  art. 1,  comma 10, ultimo periodo, della
legge  14  gennaio  1999  n. 4 fa riferimento ai "tecnici laureati in
possesso   dei  requisiti  previsti  dall'art.  50  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati
successivamente al 1 agosto 1980".
    Nella  specie,  con  il  provvedimento  in  data  19 luglio 2000,
impugnato   col  ricorso  in  esame,  il  M.U.R.S.T.  ha  corrisposto
negativamente  alla  richiesta  avanzata  allo  stesso  Ministero dal
ricorrente,  dott. Raffaele Quirino, di riconoscimento dell'idoneita'
a  professore associato da lui conseguita in qualita' di M.I.U.C.A. -
medico interno universitario con compiti assistenziali - vincitore di
concorso,  a  seguito  di ammissione con riserva al relativo giudizio
disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Piu' precisamente,
il  M.U.R.S.T.  ha  ritenuto  di  non  poter  soddisfare la richiesta
poiche'  l'art. 8,  comma  7,  della  legge  n. 370 del 1999 limita i
benefici ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati.
    Cio'  posto,  in  primo  luogo  va  disatteso  il primo motivo di
gravame,   con   cui   si   deduce   l'incompetenza   del  Ministero,
sostenendosi,  in  relazione  all'autonomia  didattica  a scientifica
delle  Universita',  che  a che queste soltanto competa l'adozione di
siffatto  provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti e' al
Ministero,  non  gia'  all'universita' di appartenenza, che lo stesso
ricorrente   ha   rivolto   la  propria  istanza,  peraltro  di  mero
"riconoscimento"  della  conseguita idoneita' a professore associato,
sicche'  il  Ministero  non  ha  fatto altro che corrispondere a tale
istanza.
    Nel  merito,  le surriportate ragioni giustificatrici del diniego
si  rivelano  esenti  dalle  censure  esposte  nella  prima parte del
secondo  -  ed  ultimo - motivo, con cui in sostanza si deduce che la
norma  di  sanatoria,  ancorche' di stretta interpretazione, consente
l'inquadramento  dei  M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso;
cio'  perche'  l'art. 50  del  d.P.R.  n. 382  del 1980 e' gia' stato
oggetto   della   pronunzia  additiva  n. 89  del  1986  della  Corte
costituzionale,  con  la  quale,  appunto,  ne  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  con  riferimento  all'art. 3 Cost.,
nella  parte  in  cui  non  comprende  tale  categoria  tra quelle da
ammettere al giudizio idoneita'.
    Invero,  la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370
del  1999  ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati,
cioe'  ad  una  soltanto  di quelle indicate del ripetuto art. 50 del
d.P.R.  n. 382 del 1980 - come gia' dall'art. 5 della legge delega 21
febbraio  1980 n. 28, sia pure per come da leggersi in relazione alla
sentenza  ricordata  appena  sopra; e, trattandosi di norma di natura
eccezionale  e  derogatoria agli ordinari principi in tema di accesso
al  ruolo  dei professori associati, essa non e' estensibile ad altre
non   contemplate   categorie,  come  del  resto  ammette  lo  stesso
ricorrente.
    Nella  seconda,  subordinata  parte  del  detto secondo motivo di
gravame  il  dott.  Quirino sospetta di illegittimita' costituzionale
l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia
per  le  medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza
fu  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art. 50 del d.P.R.
n. 382 del 1980.
    La questione cosi' prospettata e' certamente rilevante, stanti le
conclusioni  negative  precedentemente raggiunte in ordine alle altre
censure  avanzate  col  ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta
condizionato   dalla   pronuncia  della  Corte  costituzionale  sulla
disposizione  in  argomento,  di  cui  il  provvedimento impugnato e'
applicativo.
    La   medesima  questione  appare,  altresi',  non  manifestamente
infondata.
    Invero,  il  collegio  ritiene  che  il ripetuto art. 8, comma 7,
della  legge  n. 370  del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione  sotto  il  profilo  della  violazione  del principio di
uguaglianza  e dell'irrazionalita' della disciplina, laddove trascura
di  includere  tra  i destinatari del beneficio ivi previsto i medici
interni  universitari  nominati  per concorso pubblico - quale, giova
ribadire,  e'  il  ricorrente  -,  come  gia'  ritenuto col ricordato
precedente  4  -  14  aprile 1986 n. 89 della Corte costituzionale in
ordine  agli articoli 5, comma 3, n. 3 della legge-delega 21 febbraio
1980 n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
    In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta
con  sentenza  12  -  19  dicembre  1990  n. 551  in  relazione  alla
situazione  dei medici interni "incaricati" con compiti assistenziali
in  possesso  di  libera  docenza,  con  la pronunzia a cui si fa qui
riferimento  la  stessa  Corte  ha  dichiarato  fondata la censura di
incostituzionalita'  sollevata in quella sede, osservando che "appare
chiaro  che  nella  presenza  delle  circostanze  del superamento del
concorso  e dello svolgimento, entro l'anno accademico 1979-1980, del
triennio  di  attivita'  scientifica  e  didattica,  l'esclusione dal
giudizio di idoneita' dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta
priva  di  qualsiasi  -  razionalita' e determina, se raffrontata con
quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di
una  categoria,  rispetto  alla  quale  ricorrono - quanto meno - gli
stessi  requisiti  che  condussero  ad  attribuire  il beneficio alla
categoria di comparazione".
    Tali  considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di
cui  ora  si  discute,  in relazione alla quale, quindi, va ravvisato
analogo,   ingiustificato  diverso  trattamento  tra  le  stesse  due
categorie  dei  medici  interni  nominati per concorso pubblico e dei
tecnici laureati.
    Conseguentemente,  vanno  disposte  la remissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.