IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 4/2001 I.N.P.S./Arcangeli Vincenzo. Rtenuto che la prospettata questione di costituzionalita' delle norme di cui all'art. 1, commi 260 e 261 legge n. 662/1996 non sia manifestamente infondata, posto che la disciplina cosi' come interpretata regolante la ripetizione degli indebiti corrisposti dagli Istituti previdenziali appare porsi in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione sotto il triplice profilo: 1) della disparita' di trattamento di situazioni identiche, per il solo motivo della diversita' cronologica della avvenuta corresponsione delle somme indebitamente percette, alla luce dei successivi motivi di contrasto; 2) della palese irragionevolezza della retroattivita' della norma, pur in difetto di una espressa previsione in tal senso del testo normativo; 3) della ingiustificata decurtazione di emolumenti previdenziali garantiti dall'art. 38 della Costituzione, non apparendo ricorrere alcuna inderogabile esigenza di bilancio che giustifichi la compressione del diritto degli assicurati; Ritenuto che la questione sia anche rilevante, in quanto nella fattispecie non si configura dolo dell'accipiens per il solo fatto del silenzio nelle comunicazioni all'I.N.P.S., in quanto intervenuto precedentemente alla legge n. 412/1991 e che e' stato concretamente accertato che l'assicurato presenta per il 1995 limiti di reddito superiori a L. 16.000.000;