IL TRIBUNALE

    Ha   pronunciato   e  pubblicato  mediante  lettura  la  seguente
ordinanza  nel  procedimento iscritto al n. 4/2001 I.N.P.S./Arcangeli
Vincenzo.
    Rtenuto  che  la prospettata questione di costituzionalita' delle
norme  di  cui  all'art. 1, commi 260 e 261 legge n. 662/1996 non sia
manifestamente   infondata,   posto  che  la  disciplina  cosi'  come
interpretata  regolante  la  ripetizione  degli  indebiti corrisposti
dagli  Istituti  previdenziali  appare  porsi  in  contrasto  con gli
artt. 3 e 38 della Costituzione sotto il triplice profilo:
        1)  della  disparita' di trattamento di situazioni identiche,
per  il  solo  motivo  della  diversita'  cronologica  della avvenuta
corresponsione  delle  somme  indebitamente  percette,  alla luce dei
successivi motivi di contrasto;
        2)  della  palese irragionevolezza della retroattivita' della
norma,  pur  in  difetto  di una espressa previsione in tal senso del
testo normativo;
        3)    della   ingiustificata   decurtazione   di   emolumenti
previdenziali   garantiti   dall'art. 38   della   Costituzione,  non
apparendo  ricorrere  alcuna  inderogabile  esigenza  di bilancio che
giustifichi la compressione del diritto degli assicurati;
    Ritenuto  che  la  questione sia anche rilevante, in quanto nella
fattispecie  non  si  configura dolo dell'accipiens per il solo fatto
del  silenzio nelle comunicazioni all'I.N.P.S., in quanto intervenuto
precedentemente  alla  legge n. 412/1991 e che e' stato concretamente
accertato  che  l'assicurato  presenta  per il 1995 limiti di reddito
superiori a L. 16.000.000;