IL TRIBUNALE

    Premesso  che  Elio  Tinti  e'  stato  citato  a  giudizio per la
contravvenzione di cui all'art. 186 secondo comma codice stradale,

                            O s s e r v a

    L'art.   186   codice   stradale   a'   stato  escluso,  al  pari
dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25
giugno  1999,  n. 205 e decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
La  scelta  del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della
depenalizzazione  della contravvenzione di guida senza patente di cui
all'art.  116  codice  stradale.  Infatti,  la  condotta di chi guida
un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna
esperienza,  appare  ben  piu'  grave  e pericolosa per l'incolumita'
pubblica  di  quella  di chi, avendo dimostrato di essere in grado di
condurre  un  autoveicolo  superando  l'esame  di abilitazione, viene
trovato  in  uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva
incidenza  negativa  sulla  capacita'  di guida la legge non richiede
l'accertamento;  quindi,  in  uno stato di presunta inabilita' ad una
condotta  che  in  generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la
patente  di  guida.  E  tanto piu' la scelta appare irrazionale se si
considera  che  la  sussistenza del reato conservato nell'ordinamento
viene  per  lo piu' affermata - nel diritto vivente - a seguito della
mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della
sostanza  vietata  nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione
del  codice  stradale,  prescindendo  dall'accertamento dell'effetivo
stato  di  ebbrezza  o  dall'effettiva  alterazione. Coerenza avrebbe
quindi richiesto che - quantomeno nel caso in cui il conducente fosse
titolare   di   patente   di   guida   -  i  reati  indicati  fossero
depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.
    Ad  avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione
contrasta   con   l'art.   3   della  Costituzione,  in  quanto  crea
un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra le condotte di chi
guida  un  veicolo  senza  aver mai conseguito la prescritta patente,
oggi  punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo
conseguito   la   patente  stessa,  guida  un  veicolo  in  Stato  di
temporanea,  presunta,  alterazione  dovuta  al consumo di alcol o di
sostanze  stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione
di  costituzionalita',  giacche',  in  punto  di rilevanza, la scelta
legislativa  ritenuta  irragionevole  dev'essere  applicata in questo
giudizio.  Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale
di identificazione, che Tinti era titolare di patente di guida, prima
che  la  stessa  gli  fosse  sospesa a causa della condotta di cui si
giudica.