IL TRIBUNALE Premesso che Elio Tinti e' stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186 secondo comma codice stradale, O s s e r v a L'art. 186 codice stradale a' stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205 e decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 codice stradale. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben piu' grave e pericolosa per l'incolumita' pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilita' ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida. E tanto piu' la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene per lo piu' affermata - nel diritto vivente - a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effetivo stato di ebbrezza o dall'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che - quantomeno nel caso in cui il conducente fosse titolare di patente di guida - i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente. Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea un'irragionevole disparita' di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in Stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalita', giacche', in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione, che Tinti era titolare di patente di guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa della condotta di cui si giudica.