P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutala rilevante per la decisione di questo processo, solleva
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25
giugno  1999,  n. 205;  19,  decreto  legislativo  30  dicembre 1999,
n. 507,  nella  parte  in  cui  non prevedono la depenalizzazione del
reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma codice stradale,
limitatamente  al  comportamento  di  chi,  conseguita  la patente di
guida, conduce un veicolo in stato di ebbrezza.
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 23 ottobre 2001
                        Il giudice: Lamberti
02C0135