P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza nel presente processo; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, comma 4, c.p.p., nell'attuale formulazione introdotta dalla legge n. 63/2001, nella parte in cui disciplina il divieto dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria di riferire sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, per i motivi di cui in narrativa; Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Siracusa, addi' 12 giugno 2001 Il Presidente: Panebianco 02C0141