P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenuta la rilevanza nel presente processo;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 195,   comma   4,   c.p.p.,
nell'attuale  formulazione  introdotta  dalla legge n. 63/2001, nella
parte  in  cui  disciplina il divieto dell'ufficiale o dell'agente di
polizia  giudiziaria  di  riferire  sulle dichiarazioni acquisite dai
testimoni  con  le  modalita'  di  cui agli artt. 351 e 357, comma 2,
lettera  a),  per  contrasto  con  gli  artt. 2,  3,  24  e 111 della
Costituzione, per i motivi di cui in narrativa;
    Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  gli adempimenti di competenza, relativi
alla  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Siracusa, addi' 12 giugno 2001
                      Il Presidente: Panebianco
02C0141