P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, secondo comma e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in relazione agli artt. 24 e 39 della Costituzione per le argomentazioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 29 ottobre 2001 Il giudice unico del lavoro: De Luca 02C0142