P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953
n. 87;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 64,
secondo  comma  e  49 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in
relazione agli artt. 24 e 39 della Costituzione per le argomentazioni
indicate nella parte motiva della presente ordinanza;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica.
        Treviso, addi' 29 ottobre 2001
                Il giudice unico del lavoro: De Luca
02C0142