P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, terza sezione, pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953, cosi' statuisce: a) solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalita' dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, per violazione degli artt. 3, 11, 41, 117 e 120 della Costituzione, nonche' dell'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui vieta il conferimento nelle discariche ubicate del Veneto di rifiuti speciali provenienti da fuori regione, consentendo una riserva per tali rifiuti pari al 15% della capacita' ricettiva residua alla data di entrata in vigore della legge; b) sospende il giudizio di merito; c) dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La presente ordinanza sara' eseguita dall'autorita' amministrativa; essa viene depositata in segreteria che provvedera' a notificarne copia alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al presidente della giunta regionale del Veneto e al presidente del consiglio regionale del Veneto. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 4 luglio e 30 ottobre 2001. Il Presidente: Zuballi L'estensore: Savoia 02C0153