P. Q. M.
    Il  Tribunale amministrativo regionale del Veneto, terza sezione,
pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione;
    Visti  gli  artt. 134  della  Costituzione e 23 legge n. 87/1953,
cosi' statuisce:
      a)    solleva    d'ufficio,   ritenendola   rilevante   e   non
manifestamente   infondata,   la   questione  di  incostituzionalita'
dell'art. 33,  commi  3  e  4,  della  legge  regionale del Veneto 21
gennaio  2000,  n. 3, per violazione degli artt. 3, 11, 41, 117 e 120
della  Costituzione, nonche' dell'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22,  nella  parte  in  cui  vieta il conferimento nelle discariche
ubicate  del Veneto di rifiuti speciali provenienti da fuori regione,
consentendo  una riserva per tali rifiuti pari al 15% della capacita'
ricettiva residua alla data di entrata in vigore della legge;
      b) sospende il giudizio di merito;
      c)  dispone  la  immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale.
    La    presente    ordinanza    sara'    eseguita   dall'autorita'
amministrativa; essa viene depositata in segreteria che provvedera' a
notificarne  copia  alle  parti  ed  al  Presidente del Consiglio dei
ministri,   ai   Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento,  al
presidente  della  giunta  regionale  del  Veneto e al presidente del
consiglio regionale del Veneto.
    Cosi'  deciso in Venezia, in camera di consiglio il 4 luglio e 30
ottobre 2001.
                       Il Presidente: Zuballi
                        L'estensore: Savoia
02C0153