P. Q. M.
    Il  giudice,  visto  l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n. 87,
ritenutala rilevante per la decisione di questo processo;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e
5  legge  25 giugno 1999 n. 205; 19 d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507,
nella  parte  in  cui  non  prevedono  la  depenalizzazione del reato
previsto   e   punito   dall'art.   186   secondo  comma  cod.  str.,
limitatamente  al  comportamento  di  chi,  conseguita  la patente di
guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai
presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 25 ottobre 2001
                        Il giudice: Lamberti
02C0154