P. Q. M. Il giudice, visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25 giugno 1999 n. 205; 19 d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186 secondo comma cod. str., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza. Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 25 ottobre 2001 Il giudice: Lamberti 02C0154