P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge della Costituzione 9 febbraio 1948 n. 1; 23 legge della Costituzione 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt, 2 e 3 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che si possa procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di un minore di anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, per delitti diversi da quelli ivi indicati, nel caso in cui il testimone sia anche parte offesa; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt, 2 e 3 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 398, comma 5 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza di un minore di anni sedici possa avvenire con le particolari modalita' ivi previste anche quando si procede per ipotesi di reato diverse da quelle ivi indicate ed il testimone sia anche parte offesa del reato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della presente questione di costituzionalita' e sospende il giudizio in corso; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al p.m., all'indagata Pupino Maria e ai suoi difensori di fiducia, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone infine che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, 9 novembre 2001 Il giudice: Mori 02C0155