P. Q. M.
    Visti  gli artt. 1 legge della Costituzione 9 febbraio 1948 n. 1;
23 legge della Costituzione 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto
con  gli  artt,  2  e  3  Costituzione,  la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 392, comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui
non   prevede   che  si  possa  procedere  con  incidente  probatorio
all'assunzione della testimonianza di un minore di anni sedici, anche
al  di  fuori delle ipotesi previste dal comma 1, per delitti diversi
da  quelli ivi indicati, nel caso in cui il testimone sia anche parte
offesa;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto
con  gli  artt,  2  e  3  Costituzione,  la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 398, comma 5 bis c.p.p., nella parte in cui
non   prevede   che  l'incidente  probatorio  avente  ad  oggetto  la
testimonianza  di  un  minore  di  anni  sedici possa avvenire con le
particolari  modalita'  ivi  previste  anche  quando  si  procede per
ipotesi  di  reato diverse da quelle ivi indicate ed il testimone sia
anche parte offesa del reato;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale   per   la   decisione  della  presente  questione  di
costituzionalita' e sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al p.m., all'indagata Pupino Maria e ai suoi difensori di
fiducia,  nonche'  al  Presidente del Consiglio dei ministri; dispone
infine  che  la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
      Firenze, 9 novembre 2001
                          Il giudice: Mori
02C0155