P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 128, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, con la quale si assumono violate le disposizioni dell'art. 3, Cost., e dell'art. 53, Cost., nei sensi meglio chiariti in motivazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio. Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, a cura della cancelleria, e la sua comunicazione da parte del cancelliere ai presidenti delle due Camere. Alessandria, 21 dicembre 2001. Il giudice dell'esecuzione: Viani 02C0159