P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale della disposizione dell'art. 128, R.D.L.
4  ottobre  1935,  n. 1827,  con  la  quale  si  assumono  violate le
disposizioni  dell'art. 3,  Cost.,  e  dell'art. 53, Cost., nei sensi
meglio chiariti in motivazione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio.
    Ordina  la  notificazione della presente ordinanza alle parti del
giudizio  e  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, a cura della
cancelleria,  e  la  sua  comunicazione  da  parte del cancelliere ai
presidenti delle due Camere.
        Alessandria, 21 dicembre 2001.
                  Il giudice dell'esecuzione: Viani
02C0159