P. Q. M.
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 352 c.p.c., nella parte in cui non prevede, o perlomeno non
consente,  la  fissazione  di nuova udienza per la precisazione delle
conclusioni  per  contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo
comma,   111,  secondo  comma  (come  modificato  dalla  legge  cost.
23 novembre 1999, n. 2) della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
      Sospende  ai  sensi  dell'art. 23,  secondo  comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 il presente giudizio di appello;
    Manda alla cancelleria di:
        notificare  la presente ordinanza a tutte le parti in causa e
al Presidente del Consiglio dei ministri;
        comunicare  la  presente  ordinanza  ai  Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dalla
seconda sezione civile della Corte di appello di Torino.
                        Il Presidente: Vitro'
02C0184