P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 352 c.p.c., nella parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di nuova udienza per la precisazione delle conclusioni per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, secondo comma (come modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 il presente giudizio di appello; Manda alla cancelleria di: notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dalla seconda sezione civile della Corte di appello di Torino. Il Presidente: Vitro' 02C0184