Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola 02C0202