Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 155, quarto comma, del codice
civile,  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 29, 31 e 35 della
Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0202