Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili),  4, comma 1,
lettera  a),  n. 17),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo  per  la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia  di  sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale),  17  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
dell'articolo 4  della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3,
del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79  (Misure  urgenti  per  il
riequilibrio  della  finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio
1997,  n. 140,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 53 della
Costituzione,  dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0207