Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Castrovillari e dal Tribunale di Chieti, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0232