Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche   sulla   rappresentanza   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato)  e dell'art. 444 del
codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento
agli   artt. 3,   24  e  38  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
Castrovillari  e  dal  Tribunale  di  Chieti,  con  le  ordinanze  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0232