ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 727, secondo
comma,  del  codice  penale (Maltrattamento di animali), promosso con
ordinanza emessa il 1 marzo 2001 dal giudice dell'udienza preliminare
del  Tribunale  per  i  minorenni de L'Aquila, iscritta al n. 508 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che  il  giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
per  i  minorenni  de L'Aquila, nel corso di un procedimento penale a
carico   di   un   minorenne   imputato  di  concorso  nel  reato  di
maltrattamento  di animali aggravato, con ordinanza emessa il 1 marzo
2001,  pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 22 maggio 2001,
ha  sollevato,  in  riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 31,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 727,  secondo  comma,  del  codice  penale
(Maltrattamento   di   animali),   nella   parte   in   cui   prevede
l'applicazione  automatica, anche al minorenne, della pena accessoria
della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna;
        che,  affermata  la rilevanza della questione - in quanto nel
caso  all'esame  del  remittente  ricorrerebbero  i  presupposti  per
pronunciare  una  condanna  alla  pena  di  cinque milioni di lire di
ammenda,  cui  conseguirebbe,  stante l'ipotesi aggravata del secondo
comma dell'art. 727 cod. pen., l'applicazione, automatica, della pena
accessoria  della  pubblicazione della sentenza - il giudice a quo ne
motiva  la  non manifesta infondatezza osservando che la disposizione
denunciata,  talmente  "chiara"  ed  "inequivocabile"  da  non essere
suscettibile  di  alcuna  interpretazione correttiva, parifica, negli
effetti  penali,  la  posizione del condannato minorenne a quella del
condannato maggiorenne,  mentre la giurisprudenza costituzionale e le
norme  internazionali  sulla  tutela  dei  minori  richiedono  che il
trattamento  penale  di  costoro  debba essere sempre improntato alle
specifiche esigenze dell'eta';
        che,  pertanto, ad avviso del remittente, la norma denunciata
violerebbe  l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, perche' con
la   pubblicazione   sulla  stampa  della  sentenza  di  condanna  si
colpirebbe, e al massimo livello, il minore "nel suo onore giuridico,
ossia  nella  vita sociale, presente e futura, con ovvie ricadute sul
suo reinserimento";
        che  sarebbe  violato  anche  l'art. 3,  secondo comma, della
Costituzione,   perche'   l'assoluta   parificazione   fra  minorenni
e maggiorenni sarebbe fonte di disparita' sostanziali;
        che   nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  non  vi  e'  stato
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ne' costituzione
di parti.
    Considerato  che  l'art. 727, secondo comma, del codice penale si
limita  a stabilire che la condanna per il reato contravvenzionale di
maltrattamento  di animali comporta, ove ricorra l'ipotesi aggravata,
la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;
        che,    nel    sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale,  il  remittente  non  considera  le regole che, per i
minorenni,  il  codice  penale,  nella disposizione di parte generale
dell'art. 98  (Minore  degli anni diciotto), detta, al secondo comma,
proprio con riferimento all'applicazione delle pene accessorie;
        che,  in  base  a tale disposizione, al minore possono essere
applicate  soltanto le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici
uffici  per  una  durata non superiore a cinque anni e la sospensione
dall'esercizio  della potesta' genitoriale (quindi: mai le altre pene
accessorie),  ove  ricorra  il presupposto della condanna ad una pena
detentiva superiore a cinque anni;
        che, pertanto, poiche' la pena accessoria della pubblicazione
della  sentenza  penale  di  condanna  non e' destinata a trovare mai
applicazione,  stante  l'indicata  preclusione di carattere generale,
nei  confronti  del condannato minorenne, la questione sollevata deve
essere   dichiarata   manifestamente   inammissibile,  non  esistendo
nell'ordinamento  la  norma  della cui legittimita' costituzionale il
remittente dubita.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.