ha pronunciato la seguente:

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge
16 febbraio  1913,  n. 89  (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  22 maggio  2001 dal
Tribunale di Savona, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Savona,  chiamato  a dichiarare
l'idoneita'  della cauzione prestata da un notaio di nuova nomina, ai
sensi  dell'art. 21  della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento
del  notariato  e  degli  archivi  notarili), con ordinanza emessa il
22 maggio  2001,  pervenuta  a  questa  Corte  il  2 luglio  2001, ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  dell'art. 20  della  predetta legge
"nella  parte  in  cui  indica l'ammontare della cauzione che debbono
prestare i notai di prima nomina";
        che  il Tribunale remittente, richiamata la giurisprudenza di
questa  Corte in ordine alla legittimazione degli organi giudiziari a
sollevare  questioni  di  legittimita'  costituzionale  nel  corso di
procedimenti  di  giurisdizione volontaria, osserva che la previsione
contenuta  nella norma impugnata di una cauzione dell'importo massimo
di  lire  quindicimila  integrerebbe  una irragionevole disparita' di
trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni;
        che,  infatti,  secondo  il giudice a quo tenuto conto che la
ratio  dell'obbligo  di prestare cauzione e' quella di apprestare una
garanzia  economica  per  gli  eventuali  danni  cagionati dal notaio
nell'esercizio  delle  sue  funzioni, non si potrebbe giustificare la
disparita'  fra  l'importo  -  "veramente  risibile" - della cauzione
imposta  ai  notai  e quello, di gran lunga superiore, della cauzione
imposta  agli esercenti un'altra professione controllata dallo Stato,
i raccomandatari marittimi;
        che   l'irragionevolezza   della   norma   impugnata  sarebbe
confermata  dalla  previsione, contenuta nei "Principi di deontologia
professionale  dei  notai",  approvati  dal  Consiglio  nazionale del
notariato  il  24 febbraio  1994,  secondo  cui "il notaio deve poter
rispondere   in   modo  adeguato,  anche  mediante  specifiche  forme
assicurative,  per  i rischi inerenti l'esercizio della professione",
con  cio' implicitamente riconoscendosi la assoluta inidoneita' a tal
fine della cauzione stabilita dalla legge;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio, chiedendo in
primo  luogo  che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile, sia
perche'  non si desumerebbe in termini univoci, dall'ordinanza, se e'
denunciata  la  irragionevolezza  in  se'  della norma impugnata o la
ingiustificata  disparita' di trattamento dei notai rispetto ad altre
categorie  di operatori; sia perche' all'eventuale accoglimento della
questione  conseguirebbe  che i notai non sarebbero tenuti a prestare
alcuna  cauzione,  sicche' la materia resterebbe priva di disciplina;
secondo l'Avvocatura erariale, il giudice a quo avrebbe dovuto, sulla
base  delle argomentazioni addotte, dichiarare non idonea la cauzione
prestata,  cosi'  che  il giudizio potesse poi svolgersi davanti alla
Corte  di appello in sede del ricorso promosso dall'interessato o dal
pubblico  ministero, come previsto dall'art. 21, secondo comma, della
legge;
        che  la  questione sarebbe comunque, secondo l'interveniente,
infondata, in quanto non sarebbe possibile mettere a confronto le due
categorie professionali dei notai e dei raccomandatari marittimi, per
la  diversa natura dell'attivita' svolta, la diversita' dell'ambiente
in cui esse operano e degli utenti dei rispettivi servizi;
        che,  sotto  il  profilo della ragionevolezza, l'infondatezza
della  questione  risulterebbe  dalla  considerazione  per cui, se la
cauzione  in  esame  dovesse  essere prestata in misura sufficiente a
coprire  i  danni  di  rilevante  dimensione che si possono cagionare
nell'esercizio  della professione notarile, si finirebbe per limitare
l'accesso   alla  professione  a  pochi  soggetti  dotati  di  grande
capacita'  patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione:   in   cio'   risiederebbe   la   ragione  del  mancato
aggiornamento di tale garanzia ormai non piu' adeguata ai tempi.
    Considerato  che  la  questione sollevata dal Tribunale di Savona
non  riguarda  la  legittimita'  dell'obbligo  in  se' di prestare la
cauzione (art. 18, numero 1, della legge n. 89 del 1913), nelle forme
previste  dalla  legge  (in  titoli  del  debito  pubblico o emessi o
garantiti  dallo Stato, o con deposito di denaro, o con prima ipoteca
su  beni  immobili: art. 19 della stessa legge), obbligo del quale si
contesti  il  fondamento  o la ragionevolezza in considerazione della
attuale inadeguatezza dell'importo a suo tempo stabilito e in seguito
non   aggiornato:  ma  investe  solo  la  determinazione  legislativa
dell'importo della cauzione, come contenuta nell'art. 20 della legge,
sotto  il profilo della irragionevole ed ingiustificata disparita' di
trattamento   rispetto  ad  altre  categorie  di  professionisti,  in
particolare i raccomandatari marittimi;
        che   la   questione  cosi'  proposta  appare  manifestamente
infondata,  non  potendosi istituire alcun utile confronto, rilevante
ai  fini  dell'art. 3  della  Costituzione,  tra  la disciplina della
cauzione  richiesta  ai  notai  e  quella  delle garanzie che debbono
essere  prestate  dai  soggetti  -  titolari di imprese individuali o
amministratori  di  societa'  o institori - che chiedono l'iscrizione
nell'elenco  dei raccomandatari marittimi, ai fini dello svolgimento,
sulla   base   di   mandato  con  o  senza  rappresentanza  conferito
dall'armatore  o  dal  vettore,  nonche'  con  o  senza  contratto di
agenzia,  di  attivita'  contrattuale, di prestazione di servizi e di
assistenza  per  la  tutela  degli  interessi a loro affidati (art. 2
della   legge   4 aprile  1977,  n. 135,  recante  "Disciplina  della
professione  di  raccomandatario  marittimo"):  evidenti  essendo  le
differenze  fra i due ordini di attivita' messi a raffronto, sotto il
profilo, fra l'altro, della loro natura e dei requisiti richiesti per
l'accesso.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.