Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal giudice delegato del Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Marini Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0241