Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0243