Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 1,  commi  primo,  quarto  e
quinto,   della   legge   23 ottobre   1960,   n. 1369   (Divieto  di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina  dell'impiego  di  manodopera  negli appalti di opere e di
servizi),   sollevata,   in  riferimento  agli  artt. 3  e  97  della
Costituzione,  dal  Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0243