Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con l'atto in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0250