Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
giudice   per   le   indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di
Caltanissetta  nei  confronti della Camera dei deputati con l'atto in
epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  giudice  per  le indagini preliminari
presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;
        b)  che,  a  cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla
presente  ordinanza,  siano  notificati  alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro
il  termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma
dell'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0250