P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1957 n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per violazione degli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione,  dell'art. 34  c.p.p.  nella  parte  in  cui non
prevede  l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudice dell'udienza
preliminare del giudice che abbia pronuciato o concorso a pronunciare
sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto.
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri nonche' per la
comunicazione  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Sospende  l'udienza  fino  all'esito  del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
        Venezia, addi' 23 ottobre 2001
                        Il giudice: Marchiori
02C0255