P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1957 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronuciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo fatto. Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sospende l'udienza fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Venezia, addi' 23 ottobre 2001 Il giudice: Marchiori 02C0255