P. Q. M.
    Visti   gli  artt.  134  della  Costituzione  e  23  della  legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Giudica  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
Cost.,  di tutte o di alcune delle seguenti norme, nella parte in cui
non  prevedono  l'estensione  dei  benefici  da  essi  contemplati al
personale  gia' collocato in quiescenza: art. 1, comma 2, del d.l. 27
dicembre  1989,  n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37;
art.  5 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modifiche,
dall'art.  1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; artt. 2, 3
e  4  del  d.l.  7  gennaio  1992,  n. 5,  convertito, con modifiche,
dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
    Sospende  il  presente  giudizio  e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e
comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati e, successivamente, le relative attestazioni di avvenuta
notifica  e  comunicazione  siano trasmesse, unitamente agli atti del
giudizio, alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in Roma, nelle camere di consiglio del 9 gennaio e
del 14 febbraio 2002.
                        Il Presidente: Soria
                   Il relatore estensore: Pisana
02C0257