P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., di tutte o di alcune delle seguenti norme, nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici da essi contemplati al personale gia' collocato in quiescenza: art. 1, comma 2, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; art. 5 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21; artt. 2, 3 e 4 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, successivamente, le relative attestazioni di avvenuta notifica e comunicazione siano trasmesse, unitamente agli atti del giudizio, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 9 gennaio e del 14 febbraio 2002. Il Presidente: Soria Il relatore estensore: Pisana 02C0257