P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art 13, comma 5, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, C.P.P. nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), C.P.P., oggetto di ordinanze emesse in tempi diversi, sempre che di essi si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorita' giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza gia' al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare. Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse di Rea Francesco avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti e comunicazioni. Cosi' deciso in Napoli, il 24 luglio 2001 Il presidente estensore:Cariello 02C0261