P. Q. M.
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
all'art 13, comma 5, della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 297, comma 3, C.P.P. nella parte in cui non
prevede  che  la  norma  stessa si applichi anche a fatti diversi, in
connessione  non  qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere
b) e c), C.P.P., oggetto di ordinanze emesse in tempi diversi, sempre
che  di  essi  si  accerti  in  modo incontestabile la sussistenza, a
disposizione   dell'autorita'   giudiziaria,   di  idonei  indizi  di
colpevolezza  gia'  al momento dell'emissione del primo provvedimento
cautelare.
    Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse
di  Rea  Francesco avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale
di  Napoli  in  epigrafe  indicata e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Manda   alla   cancelleria   per   i   prescritti  adempimenti  e
comunicazioni.
    Cosi' deciso in Napoli, il 24 luglio 2001
                  Il presidente estensore:Cariello
02C0261