ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 18, comma 2,
e    100   del   decreto   legislativo   30 dicembre   1999,   n. 507
(Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205),  promosso,  con  ordinanza  emessa  il  25 gennaio 2001, dal
giudice  di  pace  di  Pistoia,  nel procedimento civile vertente tra
Maccanti  Giuseppe,  ed  altro,  e  la  Polizia  Stradale di Pistoia,
iscritta  al  n. 252  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 15,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 25 gennaio 2001, il giudice di
pace   di  Pistoia  ha  sollevato,  in  relazione  all'art. 25  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,
comma   2,   del   decreto   legislativo   30 dicembre  1999,  n. 507
(Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205),    "coordinato   con   l'art. 100   dello   stesso   decreto
legislativo";
        che  il  rimettente,  premesso  che con il verbale oggetto di
gravame  e'  stata  irrogata la sanzione di cui all'art. 18, comma 2,
del  decreto  legislativo n. 507 del 1999, in forza di quanto dispone
l'art. 100  del  decreto in parola, il quale prevede l'applicabilita'
delle  disposizioni  in esso contenute anche alle violazioni commesse
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  medesimo, osserva che il
citato  art. 100 appare censurabile per violazione dell'art. 25 della
Costituzione,  nella parte in cui non prevede che le disposizioni del
citato  decreto legislativo n. 507 del 1999 "si applichino anche alle
violazioni  commesse  anteriormente all'entrata in vigore del decreto
stesso  solo  se piu' favorevoli rispetto a quelle precedentemente in
vigore";
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha  concluso per l'inammissibilita' e la manifesta infondatezza della
questione.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione non fornisce alcuna
indicazione  sulla  fattispecie  all'esame  del  giudice  a  quo  ne'
minimamente  motiva  circa  la rilevanza, ai fini del decidere, della
proposta questione;
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
inammissibile (ordinanze n. 391 del 1997 e n. 8 del 2000).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi la Corte costituzionale.