Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzione del decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione; 3) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe, e, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000; 4) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe; 5) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. "5 primo e secondo comma ultima parte" del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; 6) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000; della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 luglio 2000; della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola 02C0288