Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzione  del  decreto  del  Ministro delle finanze
5 maggio  1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entita' della
riduzione  dell'acconto  dovuto  ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  quelle  per  la determinazione dell'imposta
dovuta   all'esercizio   in   corso  al  1  gennaio  1998,  ai  sensi
dell'art. 45,  commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446),  sollevata,  in  riferimento all'art. 23 della Costituzione,
dalla  Commissione  tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza
in epigrafe;
    2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle questioni di
legittimita' costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446    (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale
a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi
locali),   sollevate  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento
agli  artt. 3,  23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria  provinciale  di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23,
35,   53  e  77  della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria
provinciale   di   Treviso,   con  entrambe  le  ordinanze,  e  dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di Isernia, in riferimento agli
artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;
    3)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle questioni di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
l'ordinanza   emessa   il   25 novembre  1999,  e  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Treviso,  con  entrambe  le ordinanze in
epigrafe,  e,  in  riferimento  all'art. 53 della Costituzione, dalla
Commissione  tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa
il 23 maggio 2000;
    4)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 45  del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Treviso,  con  entrambe  le
ordinanze in epigrafe;
    5)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. "5 primo e secondo comma ultima
parte"  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata,
in  riferimento  agli  artt. 3,  23  e  53  della Costituzione, dalla
Commissione  tributaria  provinciale di Milano con l'ordinanza emessa
il 25 novembre 1999;
    6)   dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3,  53  e  76  della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Milano,  con  l'ordinanza  emessa il 23 maggio 2000;
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143
e   144,   della   legge   23 dicembre   1996,   n. 662   (Misure  di
razionalizzazione  della finanza pubblica), sollevata, in riferimento
agli   artt. 3,   35  e  53  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria   provinciale  di  Milano,  con  le  ordinanze  emesse  il
25 luglio  2000; della questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 3,  comma  1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Milano,  con  l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione
di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3,  53  e  76  della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
                         Il Presidente: Vari
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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