ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8,
del  d.l.  19 settembre  1992,  n. 384  (Misure urgenti in materia di
previdenza,  di  sanita'  e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 novembre
1992,  n. 438,  promosso  con  ordinanza  emessa il 27 settembre 1999
dalla   Commissione  tributaria  regionale  di  Venezia  sul  ricorso
proposto  da  Agosti  Paolo  contro  Ufficio  del  Registro di Schio,
iscritta  al  n. 588  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 33,  1a serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che nel corso di un procedimento tributario in grado di
appello  proposto  contro  un avviso di accertamento riguardante c.d.
beni  di  lusso,  la  Commissione  tributaria regionale di Venezia ha
sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8,
del  d.l.  19 settembre  1992,  n. 384  (Misure urgenti in materia di
previdenza,  di  sanita'  e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali),  convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438;
        che  la commissione remittente osserva che il contribuente ha
proposto  ricorso, gia' respinto in primo grado, avverso un avviso di
tassazione  di  un  motociclo  di  cilindrata 650 con potenza di nove
cavalli,   sostenendo  l'illegittimita'  costituzionale  del  tributo
fondato   sulla  norma  impugnata,  in  quanto  ritenuto  non  idoneo
rivelatore di ricchezza;
        che  in  sede  di  appello  il  ricorrente  ha  insistito nel
prospettare l'illegittimita' costituzionale della norma in questione,
ritenendo  che  la  tassazione  dei  motocicli  con  potenza  fiscale
superiore  a  sei  cavalli,  posta  a  carico di coloro i quali erano
intestatari  del  bene  presso il pubblico registro in un determinato
periodo  di  tempo,  sia  in  contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 della
Costituzione;
        che  il  giudice a quo ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  della  norma  impugnata nella parte in cui impone, in
caso di mancato pagamento del tributo, una sovrattassa pari al doppio
del tributo oltre a lire seicentomila;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile per
omessa  indicazione  delle  ragioni  che dovrebbero supportarla e, in
subordine,  infondata,  trattandosi  di questione gia' dichiarata non
fondata  da questa Corte con le ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del
1995 e n. 471 del 1997.
    Considerato  che  la  Commissione  tributaria  rimettente  si  e'
limitata   a  fare  proprie  le  argomentazioni  svolte  dalla  parte
ricorrente  circa  la  presunta  illegittimita'  costituzionale della
norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con
cio'  venendo  meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di
remissione   che   anima  il  giudizio  incidentale  di  legittimita'
costituzionale;
        che  sussiste,  inoltre,  un'evidente  contraddizione  tra la
motivazione dell'ordinanza - la quale sembra contestare l'istituzione
stessa   di  un  tributo  straordinario  sui  motocicli  con  potenza
superiore  a  sei  cavalli  -  e  la  prospettazione  di un dubbio di
legittimita'  costituzionale  dei  commi  7  e 8 dell'art. 8 del d.l.
n. 384  del  1992,  nei  quali  sono  previste  le  sanzioni relative
all'omessa   presentazione   della   dichiarazione  ed  all'omesso  o
insufficiente pagamento del tributo medesimo;
        che  il  giudice  a quo, inoltre, non specifica per quale dei
due  comportamenti  previsti dalla norma impugnata sia stato promosso
il  procedimento  sottoposto  al  suo  giudizio, il che e' tanto piu'
importante  in  quanto la sovrattassa di lire seicentomila, stabilita
per  l'omessa  presentazione  della dichiarazione, e' stata soppressa
dall'art. 2, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
        che  la presente questione, quindi, essendo stata prospettata
con   motivazione   carente   e   contraddittoria,   deve   ritenersi
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.