ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da Agosti Paolo contro Ufficio del Registro di Schio, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che nel corso di un procedimento tributario in grado di appello proposto contro un avviso di accertamento riguardante c.d. beni di lusso, la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; che la commissione remittente osserva che il contribuente ha proposto ricorso, gia' respinto in primo grado, avverso un avviso di tassazione di un motociclo di cilindrata 650 con potenza di nove cavalli, sostenendo l'illegittimita' costituzionale del tributo fondato sulla norma impugnata, in quanto ritenuto non idoneo rivelatore di ricchezza; che in sede di appello il ricorrente ha insistito nel prospettare l'illegittimita' costituzionale della norma in questione, ritenendo che la tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli, posta a carico di coloro i quali erano intestatari del bene presso il pubblico registro in un determinato periodo di tempo, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione; che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui impone, in caso di mancato pagamento del tributo, una sovrattassa pari al doppio del tributo oltre a lire seicentomila; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per omessa indicazione delle ragioni che dovrebbero supportarla e, in subordine, infondata, trattandosi di questione gia' dichiarata non fondata da questa Corte con le ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del 1995 e n. 471 del 1997. Considerato che la Commissione tributaria rimettente si e' limitata a fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente circa la presunta illegittimita' costituzionale della norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con cio' venendo meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione che anima il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; che sussiste, inoltre, un'evidente contraddizione tra la motivazione dell'ordinanza - la quale sembra contestare l'istituzione stessa di un tributo straordinario sui motocicli con potenza superiore a sei cavalli - e la prospettazione di un dubbio di legittimita' costituzionale dei commi 7 e 8 dell'art. 8 del d.l. n. 384 del 1992, nei quali sono previste le sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione ed all'omesso o insufficiente pagamento del tributo medesimo; che il giudice a quo, inoltre, non specifica per quale dei due comportamenti previsti dalla norma impugnata sia stato promosso il procedimento sottoposto al suo giudizio, il che e' tanto piu' importante in quanto la sovrattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione, e' stata soppressa dall'art. 2, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; che la presente questione, quindi, essendo stata prospettata con motivazione carente e contraddittoria, deve ritenersi manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.