P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 1,  secondo  comma, 2, 3 e 4 della legge
Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35,
117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.
    Sospende  il  giudizio  cautelare  fino  alla Camera di Consiglio
immediatamente  successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio
di  costituzionalita', e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale
del  Piemonte  e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte.
    Cosi'  deciso  in Torino, nella Camera di Consiglio del 17 aprile
2002.
                       Il Presidente: Montini
                         L'estensore: Caso
02C0786