P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione. Sospende il giudizio cautelare fino alla Camera di Consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalita', e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2002. Il Presidente: Montini L'estensore: Caso 02C0786