P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87:

        1.  Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7 e
214,  comma  6  del  nuovo  codice  della strada (decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285),  per  contrasto  con  gli artt. 3, 13 e 24
Cost., per quanto in narrativa;

        2.  sospende  la  sanzione  amministrativa accessori a (fermo
tecnico amministrativo per mesi due), di cui al ricorso de quo;

        3.  sospende,  per  l'effetto, il procedimento amministrativo
sopra   indicato,   ordinando   trasmettersi   gli  atti  alla  Corte
costituzionale in Roma;

        4. Ordina che a cura della Cancelleria, la presente ordinanza
sia  notificata  alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica in Roma.
        Conegliano, addi' 12 aprile 2002.
                    Il giudice di pace: Borsotti
02C0793