P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87: 1. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7 e 214, comma 6 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 Cost., per quanto in narrativa; 2. sospende la sanzione amministrativa accessori a (fermo tecnico amministrativo per mesi due), di cui al ricorso de quo; 3. sospende, per l'effetto, il procedimento amministrativo sopra indicato, ordinando trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma; 4. Ordina che a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in Roma. Conegliano, addi' 12 aprile 2002. Il giudice di pace: Borsotti 02C0793