P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio
1999 n. 4, in parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio del 9 gennaio
2002.
                        Il Presidente: Cossu
                                  Il consigliere, estensore: Mollica
02C0860