P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2002. Il Presidente: Cossu Il consigliere, estensore: Mollica 02C0860