P. Q. M. Visti l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione sulla legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza, per la scarsa o nessuna tutela in certi casi), 24 (difesa) e 53 Costituzione (capacita' contributiva, "aumentata" in chi trova ingiustificati ostacoli del difendersi), dell'art. 17 del decreto legislativo n. 546/1992, nella parte in cui non prevede che in caso d'irreperibilita' delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilita' dei destinatari. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Cagliari l'11 giugno 2001. Il giudice singolo: Porcu 02C0864