P. Q. M.
    Visti  l'art.  1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva d'ufficio la questione sulla legittimita' costituzionale,
per  contrasto  con  gli  articoli  3  (uguaglianza,  per la scarsa o
nessuna  tutela  in  certi  casi),  24  (difesa)  e  53  Costituzione
(capacita'  contributiva,  "aumentata"  in  chi  trova ingiustificati
ostacoli  del  difendersi),  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
n. 546/1992,   nella   parte   in   cui   non  prevede  che  in  caso
d'irreperibilita'  delle  parti agli indirizzi conosciuti, o comunque
di  mancata  notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di
notizie sulla reperibilita' dei destinatari.
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Cagliari l'11 giugno 2001.
                      Il giudice singolo: Porcu
02C0864