P. Q. M.
    Il  Tribunale  regionale di giustizia amministrativa del Trentino
Alto-Adige, sede di Trento;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 29, commi 2,4, 7 e 9 della L.P.
9  dicembre  1991,  n. 24,  in  riferimento all'art. 18, commi 1 e 4,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e agli artt. 4 e 8 dello Statuto
T.A.A. e 1, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria  di  questo Tribunale di provvedere alla
notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente  della  Giunta provinciale di Trento ed alla comunicazione
della stessa al Presidente del Consiglio provinciale.
    Cosi'  deciso  in Trento, nella camera di consiglio del 18 luglio
2002.
                       Il Presidente: Numerico
                             Il consigliere estensore: La Guardia
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