P. Q. M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, sede di Trento; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, commi 2,4, 7 e 9 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24, in riferimento all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e agli artt. 4 e 8 dello Statuto T.A.A. e 1, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla segreteria di questo Tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta provinciale di Trento ed alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio provinciale. Cosi' deciso in Trento, nella camera di consiglio del 18 luglio 2002. Il Presidente: Numerico Il consigliere estensore: La Guardia 02c0868