P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 278,   comma   1,   c.c.  e
dell'art. 251,  comma  1,  c.c.,  nella  parte  in cui non consentono
indagini  sulla paternita' di figli incestuosi, per contrasto con gli
art. 2, 3 e 30, comma 3, Cost.;
    Sospende il giudizio;
    Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri ed alle parti;
    Dispone  che  l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera  di consiglio della prima
sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2002.
                       Il Presidente: Losavio
                                  Il consigliere relatore: Bonomo
02C0869