P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 278, comma 1, c.c. e dell'art. 251, comma 1, c.c., nella parte in cui non consentono indagini sulla paternita' di figli incestuosi, per contrasto con gli art. 2, 3 e 30, comma 3, Cost.; Sospende il giudizio; Trasmette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti; Dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2002. Il Presidente: Losavio Il consigliere relatore: Bonomo 02C0869